Superbonus 110%: comunicazione all'AdE dell'opzione per l’utilizzo in proprio della detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito – Risposta al volo

Oggi rispondiamo ad un altro quesito in tema di Superbonus 110%. Cercheremo di spiegare qual è la procedura di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per l’utilizzo in proprio della detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito fiscale maturato.

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DOMANDA

Quale è la procedura di comunicazione all’Agenzia delle Entrate della scelta per l’utilizzo in proprio della detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito fiscale maturato?

 

RISPOSTA

L’esercizio dell’opzione, sia nel caso i lavori si siano svolti su di una singola unità immobiliare che per gli interventi su immobili condominiali, deve essere comunicata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato dal Provvedimento 283847 dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e successivamente modificato con il Provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020, con cui l’Amministrazione fiscale ha provveduto a definire le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione del modello stesso.

L’invio può avvenire:
  • a partire dal 15 ottobre 2020;
     
  • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
     
  • entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi, nel caso di esercizio dell’opzione per le rate residue non ancora fruite.
In particolare per gli interventi da “Ecobonus al 110%”, la comunicazione deve essere inviata dopo il quinto giorno successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.

L’ENEA provvede a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici relativi alle asseverazioni. Sulla base dei dati che ha ricevuto l’Agenzia delle Entrate provvede a verificare l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione pena il relativo scarto.

Dopo l’invio della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia, nel termine di cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con l’indicazione delle motivazioni.

La ricevuta viene quindi messa a disposizione del soggetto che l’ha trasmessa, all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per gli interventi posti in essere sulle parti comuni degli edifici, il condomino beneficiario dell’agevolazione che ceda il credito, se i dati riguardo alla cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio o al condomino incaricato l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito che è stato ceduto ed il codice fiscale del cessionario.

A sua volta l’amministratore del condominio o il condomino incaricato comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione.

 

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A cura di Massimo Pipino

Lunedì 1 marzo 2021