La Legge di Bilancio 2021 proroga a tutto il 2021 e 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Esaminiamo gli aspetti salienti del c.d. Bonus Pubblicità.
Bonus Pubblicità: premessa generale
La Legge n. 178-2020 (Legge bilancio 2021) in materia di “incentivi agli investimenti nel campo dell’editoria e dell’informazione in epoca COVID-19” ha disposto la proroga agli anni 2021 e 2022 delle disposizioni introdotte per il 2020 dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
L’agevolazione in oggetto riguarda le imprese e i lavoratori autonomi (non si fa riferimento alla natura giuridica, alle dimensioni aziendali e al regime contabile adottato) e gli enti non commerciali (enti pubblici e privati senza scopo di lucro come associazioni, fondazioni, ecc.) e consiste in un “credito d’imposta” da utilizzare in compensazione con il modello F24.
L’agevolazione sarà concessa entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno anno e la copertura finanziaria sarà demandata al “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” che sarà incrementato della cifra sopra indicata sia per il 2021 che per il 2022 (l’Agenzia delle Entrate stabilirà in seguito i termini per la presentazione delle domande).
Nota: lo scopo della norma è quello di incentivare gli investimenti pubblicitari sui giornali (cartacei e digitali) e sulle emittenti televisive e radiofoniche (locali e nazionali).
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Il punto sulla normativa prorogata dalla Legge di Bilancio 2021
Con lo scopo di fare il punto della situazione in materia di bonus pubblicità si coglie l’occasione per focalizzare i punti che si ritengono più importanti:
1) Aiuti de-minimis e bonus pubblicità
Si deve rammentare che anche il “credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari” previsto per gli anni 2021 e 2022 è soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. n. 50-2017).
2) Regole e base di calcolo per gli anni 2021 e 2022
Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari rileva nella misura unica pari al 50% sul valore totale degli investimenti effettuati (non sul 75 % ma sul 100 %) nello stesso periodo di riferimento e rimangono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per altre forme di pubblicità (social media o sui banner on line, i volantinaggi, la cartellonistica etc).
Nota
Quindi per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% sul valore degli investimenti effettuati (100 %) anziché nella misura del 75% dei soli investimenti “incrementali” effettuati nell’anno precedente come previsto dalla normativa generale (non viene fatto riferimento al valore incrementale degli investimenti pubblicitari).
Salvo ulteriori chiarimenti dovrebbero rimanere in vigore le regole precedenti e pertanto il “credito d’imposta” è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia entrate (Entratel o Fisconline) a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante (con la risoluzione n. 41/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6900).
Il credito d’imposta dovrebbe concorrere alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP (potrebbe essere esente solo per gli enti non commerciali in quanto soggetti privi di attività commerciale).
Il credito d’imposta infine va indicato nel quadro RU del modello REDDITI nel periodo di maturazione e di successivo utilizzo dello stesso credito.
3) Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (spetta il credito per gli investimenti pubblicitari sui giornali (cartacei e digitali), sulle emittenti televisive e radiofoniche (locali e nazionali).
Nota
Per conteggiare le spese vale il “principio di competenza” e pertanto l’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria è quello in cui le prestazioni di servizi si considerano conseguite e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate (non rileva il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento; si ricorda che i pagamenti delle fatture possono effettuati con qualsiasi mezzo).
4) Spese escluse dal Bonus
Sono escluse dal credito d’imposta:
- le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari (ad esempio le televendite)
- nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi:
- di pronostici,
- giochi o scommesse con vincite di denaro,
- di messaggeria vocale
- o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Nota
Sono escluse: le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.
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A cura di Celeste Vivenzi
Giovedì 28 gennaio 2021