Bonus Pubblicità: condizioni e limiti

Il Bonus Pubblicità è destinato a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Cosa è cambiato con la Legge di Bilancio 2021? Una panoramica sulle condizioni per l’accesso e le modalità per fruire dell’agevolazione fiscale, la cui istanza va presentata entro il 31 marzo

Bonus Pubblicità: premessa

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie, riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.

Questo credito è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

La norma prevede, che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno di accesso al beneficio, superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di formazione dell’anno precedente.

Verificata questa condizione, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.

 

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Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2021

Con l’arrivo della Legge di Bilancio 2021, per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022, decade quale requisito per l’accesso all’agevolazione, cioè l’onere di verificare il presupposto dell’incremento minino dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Quindi per l’anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per quanto riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua ad essere applicata la normale disciplina prevista dal comma 1-bis dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

 

Istanza di accesso al bonus pubblicità

Per accedere al credito, occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 marzo 2021.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, è una sorta di prenotazione nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato.

Questi dovranno essere confermati a consuntivo, dal beneficiario tramite l’invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

Per distinguere la tipologia di istanza, cioè la comunicazione a preventivo o dichiarazione sostitutiva a consuntivo, bisogna barrare la casella che corrisponde al tipo di comunicazione che viene presentata (come da immagine che segue).

 

bonus pubblicità

 

 

Modalità di trasmissione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta

I soggetti interessati, devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:

  • direttamente (per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
     
  • tramite una società del gruppo (nel caso il richiedente fa parte di un gruppo societario);
     
  • tramite gli intermediari abilitati (indicati nell’articolo 3 comma 3 DPR 322/1998: professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Ricordiamo che in caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine del 31 marzo.

 

Per approfondire l’argomento ti suggeriamo i seguenti articoli:

Bonus pubblicità 2021: invio prenotazione entro il 31 marzo 2021 – Diario Quotidiano del 5 Marzo 2021

Bonus pubblicità: nel mese di marzo 2021 si presenta la comunicazione – Diario Quotidiano dell’1 Marzo 2021

 

 

A cura di Francesco Costa

Lunedì 15 marzo 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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