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Bonus Pubblicità: premessa
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie, riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.
Questo credito è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
La norma prevede, che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno di accesso al beneficio, superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di formazione dell’anno precedente.
Verificata questa condizione, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.
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Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2021
Con l’arrivo della Legge di Bilancio 2021, per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022, decade quale requisito per l’accesso all’agevolazione, cioè l’onere di verificare il presupposto dell’incremento minino dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente.
Quindi per l’anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici anche in formato digitale entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Per quanto riguarda gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua ad essere applicata la normale disciplina prevista dal comma 1-bis dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Istanza di accesso al bonus pubblicità
Per accedere al credito, occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 marzo 2021.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, è una sorta di prenotazione nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato.
Questi dovranno essere confermati a consuntivo, dal beneficiario tramite l’invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.
Per distinguere la tipologia di istanza, cioè la comunicazione a preventivo o dichiarazione sostitutiva a consuntivo, bisogna barrare la casella che corrisponde al tipo di comunicazione che viene presentata (come da immagine che segue).
Modalità di trasmissione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta
I soggetti interessati, devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità:
- direttamente (per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
- tramite una società del gruppo (nel caso il richiedente fa parte di un gruppo societario);
- tramite gli intermediari abilitati (indicati nell’articolo 3 comma 3 DPR 322/1998: professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
Ricordiamo che in caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine del 31 marzo.
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A cura di Francesco Costa
Lunedì 15 marzo 2021
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico...
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