Bonus pubblicità: accesso al credito

C’è tempo fino al 30 settembre 2020 per presentare la domanda per accedere al bonus pubblicità. Il nuovo modello risente delle novità introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio.
Chi può farne richiesta? A quanto ammonta? Quali gli investimenti agevolabili? Come presentare la domanda?

bonus pubblicità accesso al creditoFino al 30 settembre 2020 imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono presentare domanda per prenotare il bonus pubblicità.

Il credito di imposta, in base al regime straordinario per il 2020, spetta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali non partecipate dallo Stato.

La comunicazione viene presentata con il nuovo modello che è stato aggiornato per tenere conto delle novità introdotte per il 2020 dal D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e dal D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) secondo le quali il credito spetta:

  • nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (a “regime” è il 75%);
     
  • sull’intero ammontare investito in “campagne pubblicitarie”, (anziché sul valore incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente come previsto “a regime”).

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

 

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Bonus pubblicità: soggetti beneficiari

Possono accedere al bonus le imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, regime contabile, iscrizione ad un Albo professionale.

 

Bonus pubblicità: in cosa consiste

L’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con gli investimenti in campagne pubblicitarie posti in essere da imprese e professionisti.

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati elevato al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative nel limite dello stanziamento delle risorse pubbliche.

La disposizione è stata attuata dal DPCM n. 90 del 31/07/2018 (v. RF 138/2018).

Ricordiamo che in passato il Provvedimento 31/07/2018 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, ha approvato il modello da utilizzare per beneficiare del credito d’imposta.

Inoltre, la RM 41/2019 ha istituito il relativo codice tributo.

 

Le novità

 Al fine di sostenere il comparto dell’editoria/emittenza radiofonica e televisiva locale in seguito all’emergenza epidemiologica, il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e successivamente il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), sono intervenuti disponendo, solo per il 2020, un potenziamento del credito di imposta in esame.

Nello specifico, l’art.98, c. 1, D.L. n. 18/2020, prevede limitatamente al periodo d’imposta 2020 la concessione di un credito d’imposta del 50% (percentuale aumentata dal D.L. 34/2020); da applicare all’intera spesa sostenuta per investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa (anche on-line); e sulle emittenti radiotelevisive. Per tutti gli altri aspetti non derogati, il D.L. n. 18/200 prevede continuino a trovare applicazione le “vecchie” regole” che possono essere cos’ riassunte.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari/inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica e quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”; emittenti televisive e radiofoniche locali (analogiche o digitali).

Al fine dell’agevolazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97; i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale o Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

 

Spese escluse

Sono escluse le spese riguardanti le televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

 

Attestazione ed utilizzo

Per l’effettivo sostenimento delle spese è necessaria una attestazione rilasciata da, alternativamente:

  • un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità;
  • oppure un revisore legale dei conti.

Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione nel Mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). A tal fine, nel Mod. F24 va riportato il cod. trib. “6900” e come “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito. E’ opportuno evidenziare che il credito d’imposta spettante va indicato nel Mod. REDDITI (quadro RU) del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

 

Bonus pubblicità: misura dell’agevolazione

Solo con riferimento all’annualità 2020, il bonus pubblicità è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nei limiti dei regolamenti UE ed entro il limite massimo di stanziamento pubblico.

Lo stanziamento previsto ammonta per 2020 ad € 60 milioni, così suddiviso:

  •  € 40 mil: per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
     
  •  € 20 mil.: per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

 

Bonus a regime

 Ai sensi del comma. 1, art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, secondo le norme a regime per accedere all’agevolazione è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, quindi, il valore complessivo dell’investimento effettuato deve essere superiore almeno dell’1% di quello sugli stessi mezzi di informazione dell’anno precedente.

Il credito d’imposta, a regime, è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Solo per il 2020 considerando le modifiche portate dal D.L. 18/2020 e dal D.L. 34/2020 il credito d’imposta in esame è parametrato sull’intero ammontare investito in “campagne pubblicitarie”, anziché sul valore incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente come previsto “a regime”.

 

Presentazione della domanda

Sul sito dell’Agenzia Entrate e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il nuovo modello da compilare per la prenotazione del bonus per il 2020: denominato sempre COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare.

Si può accedere con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS direttamente o tramite i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure attraverso società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.

 

Vuoi approfondire ancora? Puoi farlo ai seguenti articoli:

Legge di Bilancio 2021: proroga del Credito d’Imposta sulla Pubblicità al 2021 e 2022

Bonus pubblicità: on line l’elenco dei richiedenti per l’anno 2020

Bonus pubblicità 2020: le novità contenute nel DL Cura Italia

Bonus pubblicità: l’effettuazione delle spese deve risultare dal visto di conformità – Diario Quotidiano del 15 Settembre 2020

 

A cura di Giovanna Greco

Sabato 12 settembre 2020