Un rapido excursus della normativa relativa al credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2021 per gli anni 2021 e 2022? In particolare ci soffermeremo sulle novità apportate all’agevolazione e sulle modalità di accesso al credito d’imposta
Bonus pubblicità: premessa
Come è noto l’art. 57-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, come modificato dall’art. 4, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, conv. con modif. in L. n. 172 del 4 dicembre 2017, ha attribuito, a decorrere dall’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito normativamente.
Il dettato normativo in questione, ridisegnato dapprima dal D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020, è stato modificato dal D.L. n. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020:
- con il D.L. Cura Italia il credito di imposta veniva determinato, per l’anno 2020, in misura pari al 30% dell’ammontare totale delle spese effettuate per investimenti in campagne pubblicitarie, anche nel caso in cui le stesse non risultassero incrementali rispetto all’anno precedente [1];
- con il D.L. Rilancio, ferma restando l’eliminazione del requisito incrementale per l’anno 2020, veniva innalzato al 50% l’importo del credito potenzialmente riconoscibile [2].
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) – con l’articolo 1, comma 608 – inserendo dopo il comma 1-ter dell’art.57-bis del D.L. n. 50/2017, conv. con modif. dalla L. n. 96/2017, il comma 1-quater, ha previsto che per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 % del valore degli investimenti pubblicitari effettuati solo sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
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Bonus Pubblicità: condizioni e limiti
Le originarie regole
Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali.
Nella versione originaria del credito, l’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.
Valore del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati [3], tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
Ai destinatari del credito d’imposta si applicano, ai fini dell’attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all’art. 91 e seguenti del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, ovvero quelle di cui all’art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, per le categorie di operatori economici ivi previsti.
Investimenti ammessi
Gli investimenti ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’art. 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 70 del 15 maggio 2017, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art.1, comma 6, lettera a) regola numero 5), della L. n. 249 del 31 luglio 1997, e su giornali iscritti presso il competente Tribu