L’aspetto che rende appetibile la sanatoria delle rimanenze di magazzino, introdotta dalla legge di Bilancio per il 2024, è l’inapplicabilità delle sanzioni, non solo nell’ambito amministrativo-tributario, ma anche sul versante civilistico e penale.
La sanatoria delle rimanenze di magazzino 2023: misura che ricalca quella già proposta con la Legge Finanziaria 2020
Le rimanenze di magazzino sono senz’altro la posta di bilancio che maggiormente si presta ad “errori” di valutazione, o che comunque risente in modo significativo delle politiche di bilancio.
Non è quindi raro che il valore delle rimanenze iscritto in bilancio non corrisponda con l’effettivo valore delle merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ecc… presenti in magazzino.
Per questo motivo, risulta molto interessante la cosiddetta “sanatoria delle rimanenze di magazzino” introdotta dall’articolo 1, commi da 78 a 85, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che ricalca la misura già prevista in passato dall’articolo 7, commi da 9 a 14, della L. 488 del 23/12/1999 (Legge Finanziaria 2020).
Le regole per rottamare il magazzino
Tale misura di favore – che, sotto il profilo temporale, riguarda il periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 e, dal punto di vista soggettivo, è rivolta ai contribuenti che non adottano i principi contabili internazionali – in sintesi, permette di adeguare al reale valore le esistenze iniziali di magazzino risultanti nella contabilità generale.
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