Il Correttivo ter riscrive le regole dell’autotutela fiscale, ampliando i casi in cui il Fisco deve intervenire d’ufficio. Non si tratta più solo di errori evidenti: anche gli atti sanzionatori entrano nel perimetro dell’annullamento obbligatorio. Una svolta che cambia l’equilibrio tra Amministrazione e contribuente. Scopriamo cosa cambia davvero.
Autotutela fiscale tra obbligo e facoltà: i sette casi tassativi e le novità del Correttivo ter
Come è noto, il doppio binario introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, che è intervenuto sullo Statuto del Contribuente di cui alla L. n. 212/2000, ha declinato l’autotutela attraverso due forme:
– obbligatoria ex art.10-quater, comma 1, della L. n. 212/2000 e
– facoltativa, ex art. 10-quinquies, della L. n. 212/2000.
L’art. 10-quater, al comma 1, della L. n. 212/2000, in particolare, stabilisce che l’Amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
I 7 casi di autotutela obbligatoria |
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