Spese autoveicoli e spese per telefonia fissa e mobile

Il settore automobilistico e il settore delle telecomunicazioni, sono quelli che più di altri nel corso del 2006 hanno subito notevoli modificazioni in termini di trattamento fiscale.

Quadro di riferimento

Il settore automobilistico e il settore delle telecomunicazioni, sono quelli che più di altri nel corso del 2006 hanno subito notevoli modificazioni in termini di trattamento fiscale. Infatti, le spese per l’acquisto di beni e servizi in questi due settori, in generale, hanno evidenziato l’ampliamento dell’area di indeducibilità fiscale degli oneri, che ha prodotto un sostanziale aumento della pressione fiscale sulle imprese, certamente più ampio del modesto recupero introdotto con le disposizioni sul “cuneo fiscale”. Il focus di questo mese si concentra sul comportamento contabile da osservare in relazione agli acquisti relativi alle autovetture e alle spese relative alla telefonia mobile e fissa.

IL settore automobilistico ha subito nel corso del 2006 una forte penalizzazione in termini di deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi relativi all’acquisizione, anche in forma locazione finanziaria od operativa dei beni, nonchè dei costi relativi all’impiego degli autoveicoli, con l’eccezione degli acquisti operati dagli agenti e rappresentanti di commercio, dalle imprese di trasporto pubblico e dalle imprese che utilizzano gli autoveicoli esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio d’impresa (ad esempio le autoscuole) per i quali valgono ancora le vecchie regole di deducibilità.

La penalizzazione determina per la generalità delle imprese, eccetto le tipologie di imprese citate, la totale non deducibilità – 100% non deducibile – dei costi di acquisizione e di impiego degli autoveicoli. Appare, poi, non del tutto condivisibile la soluzione adottata ai fini dell’I.V.A. forse frutto di una scelta asistematica
degli interpreti o di una lettura superficiale del testo di legge.

La questione riguarda l’irrilevanza ai fini I.V.A. delle modifiche di legge, con il mantenimento del regime di detraibilità precedente. Vale a dire che le modifiche riguarderebbero la sola sfera dei costi, mentre resterebbe la piena detraibilità dell’I.V.A., salvo l’eccezione di parziale inerenza prevista dall’art. 19, co 4 del D.P.R. n. 633/1972. Forse simile impostazione concettuale, deriva da una interpretazione poggiante sull’antico brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit. Sarà così?

Dubitiamo, sebbene la fonte interpretativa è di origine ministeriale, che il contribuente possa ritenersi al riparo da una simile eccezione, trincerandosi dietro l’obiezione che la legge nulla ha esplicitamente modificato in tema I.V.A. Non va dimenticato che al fine di valutare il corretto contegno contabile ai fini I.V.A. in presenza di uno o più parametri che identificano direttamente o indirettamente un uso parzialmente non inerente all’impresa, occorre rispettare l’art. 19, co. 4 che limita, in senso generale, la detrazione dell’I.V.A. alla sola quota inerente all’attività d’impresa.

A tal riguardo, le osservazioni circa la portata della nuova normativa con influenza della sola sfera delle imposte dirette, appaiono alquanto arbitrarie e portano a conclusioni per certi versi errate, visto che non occorre una norma della sfera I.V.A. che in modo specifico stabilisca l’obbligo del ragguaglio della detrazione I.V.A. alla percentuale d’uso. Spetta all’interprete stabilire se il 20% di quota indeducibile, non rappresenti quel parametro oggettivo che l’art. 19, co. 4, obbliga a considerare per rapportare l’IVA alla quota d’uso nell’ambito dell’attività imprenditoriale.

Se non esistessero parametri che consentano di argomentare una parziale non inerenza all’attività imprenditoriale di un costo, si dovrebbe concludere sulla detraibilità al 100% dell’I.V.A. in relazione sia all’acquisto che all’impiego dell’autoveicolo. E’ ovvio che queste limitazioni non riguardano la classe di autoveicoli denominata “autocarro”, nella quale annoveriamo gli autoveicoli industriali e per la quale vale la regola della piena deducibilità del costo e della piena detraibilità dell’IVA ==>

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