Le spese di telefonia e la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito

Un ripasso delle regole che riguardano la deducibilità limitata delle spese telefoniche (telefonia, fissa e mobile) dalle imposte sui redditi.

deducibilità delle spese per telefoniaLe spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature di comunicazione elettronica (telefoni fissi o mobili smartphone), nonché quelle sostenute per la fruizione di servizi indispensabili all’utilizzo delle predette apparecchiature (abbonamenti internet, abbonamenti telefonici, ovvero canoni di noleggio) scontano, ai fini dell’imposizione diretta, un regime forfettario – che prescinde dall’effettivo utilizzo dei medesimi beni – in virtù del quale la quota di costo sostenuto è deducibile nella misura dell’80%.

Sul punto, è bene precisare che la suddetta disposizione – introdotta dalla legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) – ha inteso prevedere una presunzione di carattere “assoluto”, secondo cui le spese sostenute per l’acquisto e la gestione dei servizi di comunicazione elettronica, per le loro peculiari caratteristiche, sono destinati a soddisfare sia esigenze imprenditoriali (o professionali), sia bisogni di carattere personale, ragion per cui è stata individuata una forfetizzazione percentuale dell’inerenza di detti costi.

Il predetto limite di deducibilità (80%) – che si rende applicabile sia nell’ambito del reddito d’impresa (art. 102 c. 9), sia nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 c. 3-bis TUIR) – riguarda sostanzialmente i costi di acquisto e, quindi, le quote di ammortamento, ovvero i canoni di leasing o di noleggio, in caso di acquisizione dei beni tramite i predetti contratti, nonché le relative spese di impiego e di manutenzione.

Nell’ambito dei beni oggetto delle descritte limitazioni alla deducibilità rientrano, oltre ai beni mobili materiali, anche quelli immateriali, ivi compreso il software, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche, sia fisse che mobili: rientrano, quindi, i costi sostenuti per l’acquisto di modem, router o per l’acquisto di un software specifico.

Di contro, sono esclusi dalle limitazioni alla deducibilità, i costi sostenuti per l’acquisto di personal computer (sebbene utilizzati per la connessione ad internet) che restano, pertanto, deducibili secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa (R.M. 17 maggio 2007, n. 104/E), nonché gli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Per tali beni, infatti, e limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo, il limite di deducibilità dei relativi costi sostenuti (quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio e spese di impiego e di manutenzione degli impianti) è elevato al 100% (art. 102 c. 9 TUIR).

E’ ammessa, inoltre, la totale deduzione del costo anche per le cosiddette reti Intranet interne: si tratta, in buona sostanza, di quei sistemi di distribuzione interna di informazioni che non sono suscettibili di usi diversi da quelli imprenditoriali.

Tra le spese deducibili nella misura dell’80% dal reddito fiscale rientrano, come detto, anche quelle sostenute per la telefonia fissa e mobile, anche se riguardano l’acquisto di ricariche telefoniche e schede prepagate.

Con riferimento a quest’ultime due fattispecie, si rammenta che l’Agenzia delle Entrate (circolare 47/E del 2008) ha precisato che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito d’impresa o professionale, è necessario che i suddetti costi siano documentati, inerenti all’attività svolta e che il pagamento sia tracciabile, cioè dovrà essere identificabile chi ha sostenuto la spesa nonché il metodo di pagamento (circolare 47/E del 2008).

Per fare un esempio, un professionista che acquista una ricarica tramite internet pagando con carta di credito, potrà dedurre l’80% del relativo costo in quanto tramite l’estratto conto della carta sarà facilmente dimostrabile che il pagamento è stato effettuato dal medesimo contribuente.

Allo stesso modo, sarà possibile dedurre il relativo costo anche nel caso in cui l’operazione di acquisto transiti direttamente con addebito sul conto corrente utilizzato dallo studio professionale.

Di contro, invece, non sarà possibile dedurre alcunché nel caso in cui il medesimo contribuente abbia acquistato una ricarica prepagata facendosi rilasciare un semplice scontrino fiscale: quest’ultimo documento fiscale non è in grado, infatti, di provare che il pagamento sia stato effettuato dal professionista per cui il costo non è deducibile.

Una particolare disciplina regolamenta il caso in cui i telefoni cellulari (o altri beni aziendali) siano concessi in uso ai dipendenti di società: in tal caso è necessario distinguere il caso in cui il bene sia concesso in uso per soli scopi lavorativi ovvero sia concesso anche per uso privato. Sotto il profilo delle imposte dirette il telefono/utenza, se viene utilizzato anche per fini privati, contribuirà alla formazione del reddito del dipendente a condizione che il valore del benefit, unito al valore degli altri beni e servizi concessi dal datore di lavoro, sia superiore ad € 258,23.

 

10 gennaio 2013

Sandro Cerato