La detrazione IVA sulle auto è limitata al 40%, salvo che i beni non siano impiegati esclusivamente per l’attività aziendale.
In quest’ultimo concetto vi rientra anche l’addebito, con IVA, di uno specifico utilizzo privato del mezzo di trasporto.
Secondo una non condivisibile teoria dell’Amministrazione finanziaria, la possibilità di fruire della detrazione integrale dell’imposta spetta solo in caso di addebiti a dipendenti, e non anche agli amministratori.
L’Italia – in forza della Decisione del Consiglio europeo 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE – è stata autorizzata ad introdurre nel nostro ordinamento una limitazione alla detraibilità dell’Iva sulle auto aziendali.
Va da subito osservato che detta autorizzazione:
- opera in determinati casi;
- è volta a sostituire il meccanismo che consente all’operatore economico (soggetto passivo di diritto) di detrarre interamente l’Iva all’acquisto salvo poi fatturare l’uso extra-aziendale del bene.
Detrazione Iva delle auto aziendali
A seguito dell’autorizzazione ottenuta, la legge 244/2007 ha introdotto una deroga al meccanismo di applicazione dell’Iva (rivalsa-detrazione) prevedendo una detrazione:
- limitata (nella misura del 40%), in caso di uso promiscuo dei veicoli;
- integrale (al 100%), nel caso di utilizzo esclusivo del veicolo come bene strumentale per l’esercizio dell’attività d’impresa o della libera professione.
Nello specifico, l’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972 dispone che, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19 (il quale sancisce il diritto alla detrazione sugli acquisti e sulle importazioni afferenti l’attività aziendale),…
…«l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto».
Analoga deroga è prevista, dalla successiva lettera d) del medesimo articolo 19-bis.1, per le altre spese relative all’utilizzo dei veicoli (es. carburanti e lubrificanti, manutenzioni e riparazioni, come pure per altre prestazioni di servizi come leasing e noleggio, ecc.).
L’autorizzazione comunitaria
La citata autorizzazione Comunitaria (n. 441 del 2007, richiesta dall’Italia all’indomani della sentenza Stradasfalti[1], che ha bocciato le norme italiane che limitavano il diritto alla detrazione dell’Iva sui veicoli), invece, prevede quanto sintetizzato nella tavola che segue.
L’autorizzazione comunitaria:
Articolo 1 |
In deroga all’articolo 168 della Direttiva 2006/112/Ce, l’Italia è autorizzata a limitare al 40% il diritto a detrarre l’Iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali |
Articolo 2 |
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della Direttiv |