Aiuti Covid: come si compilano i modelli dichiarativi

La legge di conversione del Decreto Sostegni-bis ha stabilito che la detassazione degli aiuti erogati per sostenere gli operatori economici durante l’emergenza Covid non è più subordinata al rispetto del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Ue.
L’agenzia delle Entrate ha recentemente diffuso una avvertenza e alcune Faq per chiarire come si compilano i modelli di dichiarazione (Redditi e Irap).

Gli aiuti Covid

aiuti covid modelli dichiarativiDurante la pandemia da Covid-19 il legislatore ha cercato di sostenere le attività imprenditoriali e professionali mediante la concessione di aiuti – contributi, indennità, ecc. – agli operatori economici.

Per espressa disposizione normativa (articolo 10-bis, DL 137/2020) questi sostegno sono detassati.

Il citato articolo 10-bis del Decreto Ristori prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap (sia per imprese sia per lavoratori autonomi) né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir (agenzia delle Entrate, risposte a interpello 19 gennaio 2021 n. 46 e 3 febbraio 2021 n. 84).

 

Detassazione Aiuti Covid

Come accennato, la norma prevede che gli aiuti Covid sono detassati a condizione che si tratti di interventi diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Sul punto interviene la Risposta Interpello 15 settembre 2021, n. 588 diffusa dall’Agenzia delle Entrate che prende in esame il trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ad imprese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai sensi dell’articolo 10-bis, Dl 137/2020 (Decreto Ristori), i contributi e le indennità corrisposti alle imprese e ai lavoratori autonomi per l’emergenza pandemica non concorrono al reddito dei percipienti; il regime agevolato opera, però, a certe condizioni.

Ad esempio, si applica se dette misure sono diverse da quelle esistenti prima della stessa emergenza epidemiologica.

Con tale disposizione, il legislatore ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime di detassazione previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (es. articolo 27, DL 18/2020 e articolo 25, DL 34/2020).

Così recita la norma:

«i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir».

Tenuto conto che la Regione istante ha precisato che i contributi si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti alla pandemia, nel caso in esame non può trovare applicazione l’articolo 10-bis del Decreto Ristori.

Di conseguenza i contributi rileveranno fiscalmente nei confronti delle imprese beneficiarie.

Inoltre, poiché tali contributi sono finanziati da fondi nazionali e non più da risorse europee, l’ente pubblico, al momento dell’erogazione dei contributi in esame dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, Dpr 600/1973.

Infatti, alla luce sia dell’articolo 132, Regolamento Ue 1303/2013 che della prassi dell’agenzia (Rm 51/E/2010), i contributi, le cui risorse derivavano originariamente da fondi europei, sono (diventano) attualmente di fonte nazionale, quindi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

Con particolare riferimento alla ritenuta, si ricorda che l’articolo 23, Dpr  600/1973 ricomprende tra i sostituti d’imposta le società e gli enti, pubblici e privati, indicati nell’articolo 73 del Tuir (norma che include sia gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, sia gli enti che non svolgono, in modo esclusivo o principale, attività commerciale).

Ancor più precisamente, l’articolo 28, comma 2, Dpr 600/1973 individua puntualmente i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta (Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati) e stabilisce che la ritenuta deve essere operata a condizione che:

  1. il destinatario del contributo sia un’impresa.
    Con questa espressione si fa riferimento sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa (Rm 8 maggio 1980, n. 8/531; Rm 5 giugno 1995, n. 150; Rm  17 giugno 2002, n. 193/E; Rm 4 agosto 2004, n. 108/E;
     
  2. i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali

 

Il comma 2 del citato articolo 10-bis precisa(va) che la detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Come vedremo questo comma è stato abrogato.

 

La compilazione dei modelli dichiarativi in merito agli aiuti Covid

Sono state segnalate da più parti complicanze nella compilazione dei quadri della dichiarazione dei redditi e del modello IRAP, in quanto gli aiuti ricevuti potrebbe dover essere segnalati nei quadri reddituali (es. quadri RF, RG ed RE del modello REDDITI) e in quelli non reddituali, come nel quadro RS (con riguardo alla parte relativa agli Aiuti di Stato) e nel quadro RU (per segnalare gli aiuti erogati sotto forma di crediti d’imposta).

All’indomani della pubblicazione dei modelli dichiarativi era stata segnalato che le pagine delle istruzioni alla compilazione dedicate ai cennati quadri non reddituali era di svariate decine di pagine.

In tal senso sono intervenuti il legislatore (con il Decreto Sostegni-bis) e l’Agenzia delle Entrate per semplificare la compilazione delle dichiarazioni REDDITI e IRAP.

 

Aiuti Covid: le semplificazioni

Norma

Il Decreto Sostegni-bis ha stabilito che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”

Prassi

L’agenzia, anche sulla base dell’intervento normativo operato dalla legge di conversione del Decreto Sostegni-bis, ha chiarito che non vanno indicati nel prospetto degli aiuti di Stato i contributi e le indennità da Covid-19

 

In questo modo viene chiarito che gli aiuti di Stato, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19 non vengono revocati in assenza della indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi (prospetto degli aiuti di Stato).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle FAQ volte a fornire ulteriori precisazioni, alcune delle quali sono indicate nella tavola che segue.

 

Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:

Questione
Chiarimento

Risparmio d’imposta derivante dagli aiuti Covid

Il risparmio d’imposta conseguente alla non imponibilità degli aiuti Covid – sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP – non costituisce aiuto di Stato e pertanto non deve essere indicato né nei quadri dichiarativi né nei relativi prospetti dedicati (RS401 e IS210)

Sanificazione ambienti di lavoro

Il tax credit per la sanificazione degli ambienti di lavoro e il bonus locazioni previsti dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), non devono essere segnalati nei quadri reddituali del modello REDDITI e neppure nella dichiarazione IRAP, ma soltanto nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS

Indennità dell’Agenzia delle Entrate

I contributi accreditati dall’agenzia delle Entrate devono essere riportati tra le variazioni in diminuzione del modello REDDITI con codice 99 se indicati nel conto economico in una voce rilevante ai fini dell’Irap, mentre non compaiono nel quadro IQ (modello IRAP) se il contribuente applica il metodo fiscale

Indennità 600 euro dell’INPS

Le indennità di 600 euro erogate dall’Inps non devono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato, in quanto non si tratta di aiuti fiscali automatici

Crediti d’imposta

Per gli aiuti concessi sotto forma di crediti d’imposta (es. sanificazione, adeguamento ambienti di lavoro, locazioni) resta ferma la compilazione del quadro RU con appositi codici credito

 

(Vecchie) Istruzioni al modello di dichiarazione

Le istruzioni alla compilazione del modello Redditi – con riguardo al reddito d’impresa – prevedono che al rigo RF55, riferito alle variazioni in diminuzione, debbano essere indicati due codici specifici:

1) codice 83 per indicare la variazione in diminuzione da operare per i seguenti contributi a fondo perduto indicati a Conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, cioè per il contributo a fondo perduto:

  • “generale”, a fronte dell’emergenza epidemiologica, disciplinato dall’articolo 25, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), spettante in caso di riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello conseguito nel mese di aprile 2019;
  • per attività nei centri storici turistici di cui all’articolo 59, Dl 104/2020 (Decreto Agosto);
     
  • contributo di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter, Dl 137/2020 (Decreto Ristori);
     
  • per le attività di ristorazione di cui all’articolo 2, Dl 172/2020 (Decreto Natale);

2) codice 84, per indicare in diminuzione dal concorso alla formazione del reddito l’ammontare degli altri contributi e delle altre indennità di qualsiasi natura (che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 10-bis, Dl 137/2020), erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Poiché, secondo la previsione del comma 2 (ora abrogato; si veda infra) del citato articolo 10-bis, tali contributi spettano nei limiti del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, le istruzioni alla compilazione del modello Redditi prevedono l’obbligo di indicazione degli ammontari degli aiuti Covid anche nel prospetto degli aiuti di Stato di cui al quadro RS (rigo RS401).

Infatti, in merito alla corretta compilazione del rigo RF55 e alla conseguente indicazione degli aiuti di Stato nel prospetto RS, le specifiche tecniche precisano quanto segue:

  • se in uno dei campi del rigo RF55 è presente il codice 83, deve essere presente un rigo con RS401 che assume almeno uno dei seguenti valori: 20, 22, 23, 27, 28;
     
  • se in uno dei campi del rigo RF55 è presente il codice 84, deve essere presente un rigo con RS401 che assume valore 24.

Anche le imprese in contabilità semplificata, nonostante le regole ordinarie non richiedano l’esposizione, in dichiarazione, dei componenti non tassabili, devono indicare molti dei contributi Covid-19 riconosciuti nel quadro RG: in particolare, secondo le istruzioni alla compilazione del modello Redditi, gli ammontari degli aiuti Covid vanno indicati sia tra i componenti positivi sia tra quelli negativi (in modo che l’importo non incida sulla determinazione del reddito e venga attuata la detassazione di cui all’articolo 10-bis più volte citato).

Nelle istruzioni al quadro RE (reddito di lavoro autonomo), a differenza degli altri quadri, non vengono men­zio­nati i contributi che non con­cor­rono a formare il reddito ai sensi dell’articolo 10-bis, Dl 137/2020.

Ma con l’avvertenza dell’Agenzia delle Entrate datata 27 luglio 2021 (si veda infra) è stato chiarito che i lavoratori autonomi che hanno ricevuto tali contributi e indennità non devono indicare il rela­ti­vo importo nei quadri di determinazione del reddito.

Infine, se gli aiuti sono concessi sotto forma di crediti d’imposta, si rende necessario compilare anche il quadro RU.  

 

Nuove istruzioni di compilazione

L’articolo 1-bis, Dl 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), introdotto in sede di conversione in legge, ha abrogato l’articolo 10-bis, comma 2, Dl 137/2020, con la conseguenza che il regime generalizzato di detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non è più subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.

Resta ferma la non tassabilità dei predetti contributi, prevista dal comma 1 (il cui testo resta invariato) del citato articolo 10-bis.

Quindi, i soggetti esercenti attività d’impresa e i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo:

  • nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi;
     
  • nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP.

 

Compilazione dei modelli dichiarativi:

Modello REDDITI

Così, ad esempio, i soggetti esercenti attività di impresa ordinaria, che compilano il quadro RF, possono utilizzare il codice generale delle variazioni in diminuzione “99” in luogo dello specifico codice 84.

La formulazione utilizzata dall’agenzia delle Entrate, per cui «i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (…) e di lavoro autonomo», porta a ritenere che i codici residuali “99” possano essere utilizzati anche nel quadro RG, posto che in questi casi opera un particolare meccanismo di segnalazione in aumento e in diminuzione dei contributi e delle indennità.

Modello IRAP

I soggetti esercenti attività di impresa, che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5, Dlgs 446/1997 (metodo da bilancio; si tratta delle società di capitali e dei soggetti Irpef con opzione), possono utilizzare il codice generale delle variazioni in diminuzione “99” in luogo dello specifico codice 16 per evidenziare la relativa variazione in diminuzione (rigo (IQ37 per le persone fisiche, IP37 per le società di persone e IC57 per le società di capitali) per gli aiuti contabilizzati – come dovrebbe essere – in una voce rilevante del Conto economico, di regola, la A.5 (si tratta, infatti, di contributi in conto esercizio (Cm 13 giugno 2020, n. 15/E, paragrafo 4).

Viceversa, gli imprenditori individuali e le società di persone in regime naturale (articolo 5-bis, Dlgs 446/1997) non indicano tali contributi nei quadri IQ o IP del modello Irap, posto che in essi sono riportati soltanto i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

 

Inoltre, detti soggetti non devono neppure compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto “24” (nei modelli Redditi, campo 1 del rigo RS401) e “8” (nel modello Irap, campo 1 del rigo IS201).

 

La prassi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con una avvertenza 27 luglio 2021, a commento dell’intervento contenuto nella legge di conversione del Decreto Sostegni-bis ha precisato che, a seguito dell’entrata in vigore del DL 73/2021 (convertito in legge 106/2021), sono modificate le regole di compilazione dei modelli dichiarativi, come sintetizzato nella tavola che segue.

 

Modello REDDITI
Contribuente
Compilazione

imprese in regime di contabilità ordinaria

possono utilizzare, nel quadro RF, il codice generico “99”, e non più il codice “84” per la variazione in diminuzione da operare

imprese in contabilità semplificata

non utilizzeranno il codice “28” a rigo RG10 e l’abbinato codice “48” a rigo RG22

contribuenti minimi

non utilizzano il campo 2 di rigo LM2

contribuenti forfetari

non utilizzano il campo 2 di rigo LM33

Modello IRAP

è possibile utilizzare il codice “99” in luogo del codice “16”

 

Inoltre, gli stessi soggetti non devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto “24” (nei modelli Redditi) e “8” (nel modello Irap).

Esempio

Alla luce dei nuovi chiarimenti, ferma restando la non tassazione dei contributi e delle indennità ricevute, una impresa non è tenuta ad indicare nella dichiarazione dei redditi, ad esempio, i contributi a fondo perduto regionali o provinciali, le indennità Covid-19 erogate dall’Inps, le indennità Covid-19 erogate dalle Casse previdenziali private (Inarcassa, CIPAG, CNPADC, ecc.).

 

Resta fermo – precisa l’Agenzia delle Entrate – che i contribuenti che hanno già inviato il modello REDDITI e/o IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti alla rettifica delle dichiarazioni presentate per tenere conto dell’“avvertenza” in commento. 

Sempre in relazione all’indicazione degli aiuti di Stato nei modelli di dichiarazione, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-redditi-pf2021) alcuni chiarimenti sotto forma di Faq.

 

Le Faq dell’agenzia delle Entrate:

Domanda
Risposta

…si chiede quali siano le conseguenze per un contribuente che abbia presentato la dichiarazione dei redditi e/o Irap in data successiva alla pubblicazione della predetta avvertenza, esponendo i contributi e le indennità in questione secondo le modalità previste nelle relative istruzioni, senza tenere conto delle indicazioni fornite con la stessa avvertenza.

Nel caso prospettato non ci sono conseguenze per il contribuente. Ovviamente, i dati indicati nel prospetto degli aiuti di Stato con riferimento ai codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap) non saranno inviati dall’Agenzia delle entrate al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai fini della relativa registrazione.

In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle Entrate), indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.

In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle Entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l’annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell’accreditamento?

Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

Per i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’agenzia “ribalta” in automatico l’importo dei crediti d’imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’articolo 10, Dm 31 maggio 2017, n. 115.

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia delle Entrate occorre indicare anche il risparmio d’imposta?

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120, Dl 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’articolo 28, Dl 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel modello Irap, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello Irap ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di “aiuto di Stato”, del credito d’imposta botteghe e negozi e del credito d’imposta locazioni. Per il primo, infatti, nel modello Redditi PF non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il credito d’imposta locazioni di cui all’articolo 28, Dl 34/2020, nelle istruzioni si legge che “il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401”. In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il credito d’imposta botteghe e negozi non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al credito d’imposta locazioni? Medesime questioni si pongono per altri crediti d’imposta. Ad esempio, per il credito d’imposta per le spese di sanificazione ex articolo 125, Dl 34/2020 le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120, Dl 34/2020.

Il credito d’imposta botteghe e negozi (articolo 65, Dl 18/2020) e il credito d’imposta spese di sanificazione (articolo 125, Dl 34/2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.

 

Di recente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, in relazione alle modalità di compilazione dei modelli dichiarativi, con una risposta ad interpello.

Nello specifico, con la Risposta Interpello 20 settembre 2021, n. 618 l’Agenzia analizza il trattamento fiscale riservato ad alcune agevolazioni concesse nell’ambito dell’emergenza Covid-19, sulla base dell’esenzione generalizzata prevista dall’articolo 10-bis, Dl 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori).

Questa disposizione prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:

  1. in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
     
  2. da chiunque erogati;
     
  3. spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
     
  4. indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Viene ricordato che, con riferimento alla compilazione dei modelli dichiarativi, nella Tabella codici aiuti di Stato posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi sono espressamente ricompresi:

  1. Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (articolo 25, comma 7, DL 34/2020);
     
  2. Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28, comma 6, DL 34/2020);
     
  3. e Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici (articolo 22, comma 4, ultimo periodo, DL 124/2019).

Quindi, per questi codici espressamente previsti nelle istruzioni non sorgono dubbi in merito alla compilazione del modello dichiarativo.

Secondo l’Agenzia, i soggetti beneficiari di contributi e indennità Covid-19 non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84; secondo le nuove specifiche tecniche quest’ultimo codice non richiede più necessariamente la compilazione del quadro RS), e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello Irap (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 5, Dlgs 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

Inoltre, neppure devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap). Specie in relazione ai contributi a fondo perduto erogati dall’agenzia, nelle FAQ è stato chiarito che non è richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto.

 

Sintesi delle modalità di compilazione:

In estrema sintesi:

  • è prevista una detassazione generale dei contributi Covid (nel rispetto dei requisiti fissati dall’articolo 10-bis, DL 137/2020): questi sono fuori dal prospetto aiuti di Stato;
     
  • in relazione ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, nelle FAQ è stato chiarito che non è richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto;
     
  • vanno invece indicate le altre agevolazioni per cui sono previsti specifici codici aiuto.

Al riguardo si ricorda che nei primi giorni del mese di settembre sono state modificate le specifiche tecniche ai modelli REDDITI, per cui il codice 84 relativo alla variazione in diminuzione sarebbe ora “slegato” dalla compilazione automatica del quadro RS e potrebbe essere utilizzato per indicare la relativa variazione in diminuzione.

Con l’aggiornamento delle specifiche tecniche del 6 settembre, per i suddetti contributi e indennità detassati a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020 viene ora eliminato il collegamento tra la compilazione del rigo reddituale e il prospetto degli aiuti di Stato.
Nello specifico, non è più previsto il collegamento con il rigo RS401, codice “24”, compilando il rigo:

  • RF55 codice 84, per le imprese in contabilità “ordinaria”;
     
  • RG22 codice 48, per le imprese in contabilità “semplificata”;
     
  • LM2 colonna 2, per i soggetti in regime di vantaggio;
     
  • LM33 colonna 2, per i soggetti in regime forfetario.

Analoga modifica è stata prevista ai fini IRAP, per cui l’utilizzo del codice “16” nei quadri di determinazione del valore della produzione è ora slegato dal codice “8” del rigo IS201.

Si propone una tavola di riepilogo per evidenziare gli obblighi dichiarativi (del modello Redditi) in relazione agli aiuti da Covid-19 (l’abbreviazione “Cfp” indica i “Contributi a fondo perduto”).

 

Aiuto
Determinazione del reddito
Prospetto aiuti di Stato
(Quadro RS)
Prospetto dei crediti d’imposta
(Quadro RU)
Quadro RF
Quadro RG
Quadro LM
Quadro RE

Cfp generale (articolo 25, Dl 34/2020)

RF 55, codice 83

RG10, codice 27

e

RG22, codice 47

LM2, colonna 1

e

LM33, colonna 1

RE3, colonna 1

RS401, codice 20

(non va indicato alcun importo)

Nessuna indicazione

Cfp centri storici (articolo 59, Dl 104/2020)

Non va compilato

RS401, codice 22

(non va indicato alcun importo)

Cfp del Decreto Ristori (articolo 1, Dl 137/2020)

RE3, colonna 1

RS401, codice 23

(non va indicato alcun importo)

Cfp del Decreto Ristori (articolo 1-bis, Dl 137/2020; ex articolo 2, Dl 149/2020)

RS401, codice 27

(non va indicato alcun importo)

Cfp per la ristorazione (articolo 2, Dl 172/2020)

RS401, codice 28

(non va indicato alcun importo)

Altri aiuti detassati ai sensi dell’articolo 10-bis, Dl 137/2020

RF 55, codice 99 (*)

Nessuna indicazione

(**)

Nessuna indicazione

(***)

Nessuna indicazione

(****)

 

Nessuna indicazione

(*****)

 

Tax credit negozi e botteghe (articolo 65, Dl. 18/2020)

RF 55, codice 99

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

Codice I1

Tax credit locazioni (articolo 28, Dl 34/2020)

RS401, codice 60

Codice H8

Tax credit sanificazione (articolo 125, Dl 34/2020)

Nessuna indicazione

Codice H9

Tax credit adeguamento ambienti di lavoro (articolo 120, Dl 34/2020)

RS401, codice 63

Codice I6

Indennità Inps (articolo 27 e seguenti, Dl 18/2020 e disposizioni analoghe, anche con erogazioni da altre casse o enti)

Nessuna indicazione

(*) Non è più richiesta l’indicazione del codice 84.

(**) Non è più richiesta l’indicazione, al RG10 del codice 28 e al rigo RG22 del codice 48.

(***) Non è più richiesta la compilazione al rigo LM2 della colonna 2 e al rigo LM33 della colonna 2.

(****) Come retro precisato, nelle istruzioni al quadro RE (reddito di lavoro autonomo), a differenza degli altri quadri, non vengono men­zio­nati i contributi che non con­cor­rono a formare il reddito ai sensi dell’articolo 10-bis, Dl 137/2020. Ma con l’avvertenza dell’agenzia delle Entrate datata 27 luglio 2021 (si veda infra) è stato chiarito che i lavoratori autonomi che hanno ricevuto tali contributi e indennità non devono indicare il rela­ti­vo importo nei quadri di determinazione del reddito.

(*****) Non è più richiesta l’indicazione, al rigo RS401, del codice 24.

 

 

Da ultimo segnaliamo il contenuto di una interessante risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita all’ANC, datata 22 luglio 2021.

In essa viene ricordato che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia (art. 25 del DL 34/2020 e successive disposizioni) l’indicazione dell’importo dei contributi nei quadri reddituali rappresenta un ausilio per i contribuenti poiché, in presenza di tali importi, nei software di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia viene attivato in via automatica il prospetto degli aiuti di Stato, riducendo così il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte.

La risposta del 22 luglio 2021 ha altresì precisato che la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti nei quadri reddituali non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi, neppure di tipo sanzionatorio.

In tal caso, tuttavia, il software di compilazione non segnalerà ai contribuenti l’obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all’Agenzia la registrazione nel RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato).

Come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate e confermato dalle specifiche tecniche, per tali contributi (codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 nel prospetto aiuti di Stato) non è comunque richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto nel rigo RS401. 

Le specifiche tecniche al rigo RS401 dei modelli REDDITI 2021 sono state altresì modificate eliminando i controlli relativi al superamento dei limiti previsti originariamente per la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, pari a 100.000 euro per il settore agricolo, a 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e a 800.000 euro per i settori diversi.

 

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Il prospetto degli aiuti di Stato e le complicazioni per i contributi a fondo perduto

***

Risposta Agenzia Entrate 22 luglio 2021

OGGETTO: problematiche inerenti all’applicazione degli obblighi dichiarativi per i c.d. “Aiuti di Stato” e altri adempimenti a carico dei contribuenti.

L’Associazione Nazionale Commercialisti ed alcuni professionisti hanno indirizzato a codesti Garanti del Contribuente una specifica segnalazione ai sensi dell’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nella quale lamentano difficoltà ed incertezze applicative nella compilazione di alcuni quadri della dichiarazione dei redditi, nella parte relativa all’esposizione degli aiuti o benefit erogati dallo Stato.

Come previsto dall’articolo 13, comma 6, dello Statuto dei diritti del contribuente, la scrivente Agenzia delle entrate è stata invitata a fornire, entro il termine di trenta giorni, opportune delucidazioni e chiarimenti sulla questione prospettata dagli istanti.

In particolare, gli istanti rappresentano che:

  • molti dei dati richiesti in tali quadri sono già in possesso dell’amministrazione finanziaria e possono pertanto apparire come inutili duplicazioni;
  • alcune di tali agevolazioni sono state comunicate dai contribuenti a seguito di specifiche istanze trasmesse telematicamente;
  • alcune di tali agevolazioni risultano già usufruite dai contribuenti e comunicate a seguito di apposita indicazione nei modelli F24, inoltrati all’Agenzia delle entrate, utilizzando specifici codici tributo istituiti dalla stessa Agenzia; alcuni di tali dati sono già stati trascritti dall’Agenzia nei “cassetti fiscali” di ciascun contribuente, con indicazione di quanto fruibile e quanto già fruito;
  • anche per i “contributi a fondo perduto”, sebbene già conosciuti dall’Agenzia (1), ne viene comunque chiesta l’indicazione in più quadri dei modelli dichiarativi e senza alcun scopo di determinazione delle imposte, data la loro totale esenzione da qualsiasi tassazione.

A tal riguardo, i dati che a parere degli istanti risultano già in possesso dell’amministrazione finanziaria o possono, comunque, da questa essere reperiti sarebbero:

  • codice aiuto;
  • codice Ateco;
  • natura giuridica del beneficiario;
  • dimensione del beneficiario, secondo la classificazione unionale (micro impresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa o altro);
  • settore di appartenenza (generale, strada, SIEG, agricoltura e pesca);
  • tipologia del costo sostenuto (2).

Per quanto sopra rappresentato, gli istanti ritengono che gli adempimenti dichiarativi richiesti dall’amministrazione finanziaria risultino in palese contrasto con i seguenti commi dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente:

  • comma 3, il quale prevede che:

    “l’Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”;

     

  • comma 4, il quale prevede che:

    “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
    Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa”.

Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA (di seguito Regolamento).

In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue quelli soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, da quelli non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10.

A tale distinzione corrispondono differenti termini e modalità di registrazione degli aiuti.

L’Agenzia gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semi-automatici di cui all’articolo 10 del Regolamento provvedendo alla loro registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto degli aiuti di Stato contenuto nelle dichiarazioni fiscali.

L’iscrizione nel RNA degli aiuti fiscali è effettuata dall’Agenzia nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dai beneficiari.

Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento (che prevede, tra l’altro, azioni di opportuna informazione dei destinatari degli aiuti e comunicazioni da parte di questi ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 10 del medesimo Regolamento), l’Agenzia ha impostato il processo per la registrazione degli aiuti a partire dalle dichiarazioni fiscali all’interno delle quali confluiscono i dati utili in forma complessiva, con indubbi vantaggi sia per l’amministrazione sia per i contribuenti.

A tale scopo assolve, dunque, il prospetto relativo agli aiuti di Stato dove il contribuente è tenuto a indicare le informazioni necessarie ad operare la registrazione nel RNA di tutti gli aiuti fiscali automatici di cui ha beneficiato.

Ciò detto, va evidenziato come i dati necessari per la corretta individuazione e registrazione degli aiuti sono previsti nel Regolamento e in altri documenti collegati (3).

Si tratta di dati ben determinati e la cui raccolta deve essere precisa, pena lo scarto della registrazione degli aiuti e, di conseguenza, la non fruibilità degli stessi o il recupero di quelli già fruiti (4).

Diversamente da quanto segnalato dagli istanti, molti dei dati richiesti nel prospetto degli aiuti di Stato non sono recuperabili, sic et simpliciter, dalle basi dati a disposizione dell’Agenzia, alimentate prevalentemente dai dati dichiarativi.

Inoltre, tali informazioni necessarie all’iscrizione degli aiuti individuali non sono evidenziate neppure nelle istanze presentate dai beneficiari (5) o nei modelli F24 trasmessi ai fini della loro fruizione, con la conseguenza che le registrazioni non potrebbero poi essere gestite con gli invii dei dati in forma massiva e con elevato rischio di scarto da parte del RNA.

La necessità di chiedere in dichiarazione i predetti dati e la loro non reperibilità in altro modo deriva anche dal fatto che il Regolamento e i citati documenti collegati fanno spesso rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli similari presenti nella normativa domestica.

Più concretamente, di seguito si elencano nel dettaglio le informazioni che rivestono una particolare importanza ai fini della registrazione degli aiuti di Stato e che, dovendo in alcuni casi soddisfare le definizioni unionali, non coincidono con le classificazioni nazionali normalmente ritraibili dalle banche dati a disposizione dell’Agenzia:

  • settore (generale, strada, SIEG, agricoltura e pesca) (6).
    L’informazione è indispensabile per individuare il registro (RNA, SIAN o SIPA (7)) al quale inviare i dati per la registrazione e assume, inoltre, rilevanza per la verifica del rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti unionali in materia (8).
    Non si deve intendere, quindi, il settore relativo all’attività prevalentemente esercitata, ma quello nell’ambito del quale si è beneficiato di un determinato aiuto (informazione nota solo ai contribuenti).
    Diversamente da quanto asserito dagli istanti, poi, l’informazione non può essere richiesta solo per i casi diversi da quelli rientranti nel settore “generale” in quanto spesso il medesimo aiuto è riconosciuto nell’ambito di più settori;
     
  • codice attività (Ateco).
    Analogamente a quanto precisato per il settore, tale informazione non si riferisce al codice relativo all’attività prevalentemente esercitata ma a quello corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto (informazione nota solo ai contribuenti).
    Per tale motivo, diversamente da quanto sostenuto dagli istanti, il dato non può essere desunto dagli altri quadri dei modelli dichiarativi e neppure dall’anagrafica del contribuente in quanto in presenza di più attività l’Agenzia non è in grado di conoscere nell’ambito di quale attività si è beneficiato dell’aiuto;
     
  • dimensione impresa.
    La stessa va assunta secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 (allegato 1). Il dato, tra l’altro, è utilizzato poi dal MISE per rendicontare gli aiuti alla Commissione europea.
    Tale informazione è di difficile reperimento da parte dell’amministrazione finanziaria in quanto si basa non solo sull’ammontare del fatturato annuo (dato eventualmente riscontrabile dalle dichiarazioni IVA) ma anche sul numero di persone occupate e sul totale di bilancio annuo e deve essere calcolata in funzione dei tipi di imprese come definiti nell’articolo 3 della citata Comunicazione (impresa autonoma, impresa associata, impresa collegata).
    Risulta del tutto evidente come tale informazione non sia direttamente in possesso dell’Agenzia, la quale per poterla “elaborare” dovrebbe realizzare un complesso sistema di interscambio di dati con altre amministrazioni pubbliche (9), con il rischio di perdere la strutturazione e la precisione richiesta (10);
     
  • forma giuridica.
    La stessa va assunta secondo la codifica richiesta dal RNA (allegato 2) e non ha alcun nesso con altre caratterizzazioni presenti in Anagrafe Tributaria o nei modelli dichiarativi (11);
     
  • tipologia del costo sostenuto.
    Non è corretto quanto sostenuto dagli istanti per cui il dato sarebbe già noto all’Agenzia e, quindi, risulterebbe anche automaticamente classificabile dalla stessa.
    Infatti, le tipologie di costo sostenuto vengono individuate dalle autorità responsabili in sede di registrazione del regime di aiuti nel RNA (12).
    Tale registrazione, spesso, avviene solo dopo l’approvazione dei modelli dichiarativi e, pertanto, non è materialmente possibile fornire indicazioni nelle istruzioni su tale aspetto.
    Con riferimento, invece, a quei regimi di aiuti registrati dalle autorità responsabili prima dell’approvazione dei modelli dichiarativi, nelle specifiche tecniche dei modelli dichiarativi è presente una tabella con l’indicazione dei codici costo ammissibili, al fine di guidare il contribuente nella compilazione dell’apposito campo del prospetto degli aiuti di Stato semplificandone, così, l’adempimento.

Va precisato, inoltre, che per alcuni aiuti sono ammesse diverse tipologie di costo nel qual caso è del tutto evidente che solo i contribuenti sono in grado di conoscere quale tipologia indicare in dichiarazione.

Con particolare riferimento, poi, ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia (13), si rappresenta che le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi 2021 prevedono che i soggetti beneficiari indichino il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo con appositi codici o campi, strutturati in modo tale da garantirne la non concorrenza alla determinazione del reddito.

I contributi in esame sono stati qualificati aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel RNA ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento.

Pertanto, proprio in virtù di tale qualificazione si è reso necessario prevederne l’evidenziazione nelle dichiarazioni fiscali.

In particolare, nel prospetto degli aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentirne la registrazione nel RNA, che, come sopra ampiamente descritto, non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell’Agenzia (dimensione e forma giuridica dell’impresa, settore e codice ATECO corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto).

Non deve essere, invece, compilato il campo relativo all’importo degli aiuti ricevuti (14).

Si rileva, al riguardo, che l’indicazione dell’importo dei predetti contributi nei quadri reddituali rappresenta un ausilio per i contribuenti poiché, in presenza di tali importi, nei software di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia viene attivato in via automatica il prospetto degli aiuti di Stato, riducendo così il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte.

Ciò nonostante, la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti nei quadri reddituali, non arrecando alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio).

In tal caso, tuttavia, il software di compilazione non segnalerà ai contribuenti l’obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all’Agenzia la registrazione nel RNA.

Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che l’Agenzia delle entrate non abbia violato alcuna disposizione dello Statuto dei diritti del contribuente in quanto le informazioni richieste nel prospetto degli aiuti di Stato non risultano già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente e devono, pertanto, essere necessariamente richieste ai beneficiari degli aiuti nelle dichiarazioni fiscali.

Per completezza si rappresenta che, al fine di corrispondere ad alcune esigenze rappresentate dalla Commissione UE in tema di monitoraggio e controllo delle misure di aiuto concesse sulla base del Temporary Framwork (15), in accordo con il Dipartimento delle Finanze è stato elaborato uno schema di autodichiarazione che consenta l’acquisizione dei dati necessari per la verifica del rispetto delle regole e dei limiti che presiedono alla concessione e la successiva gestione degli aiuti riconosciuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del citato quadro temporaneo.

Tale autodichiarazione è stata inserita nel modello di istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto per le attività stagionali di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Entro la fine del 2021, sarà, inoltre, approvato un modello di autodichiarazione autonomo per coloro che non avranno presentato l’istanza per il riconoscimento del suddetto contributo a fondo perduto.

Allegati: (Omissis)

*****
Note:

1 In quanto da questa materialmente accreditati sui conti correnti dei contribuenti.

2 Trattasi di 21 classificazioni tra le quali il codice 20 corrispondente alla tipologia “Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari”.

3 Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del MISE del 28 luglio 2017 “Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici” e “Guida tecnica all’utilizzo del sistema” pubblicata sul sito www.rna.gov.it.

4 Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento.

5 In caso di agevolazioni riconosciute previa presentazione di apposite istanze.

6 Ai fini dell’identificazione delle imprese operanti nel:

  • settore della pesca e dell’acquacoltura si deve fare riferimento all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
     
  • settore della produzione primaria di prodotti agricoli secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

7 I registri SIAN e SIPA, gestiti Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono specificatamente dedicati alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell’acquacoltura. I dati relativi agli aiuti fiscali automatici riconosciuti nell’ambito dei predetti settori sono, comunque, raccolti dall’Agenzia e poi inviati al MIPAAF.

8 Come, ad esempio, per gli aiuti riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, dove sono previsti limiti differenziati sulla base del settore interessato dalla componente di aiuto (agricolo, pesca e acquacoltura, altri settori).

9 Ad esempio, con le Camere di Commercio.

10 Al riguardo, non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dagli istanti circa la possibilità di richiedere tale informazione in un quadro separato (e, quindi, non nel prospetto degli aiuti di Stato) “…senza collegarlo ad un ulteriore obbligo di compilazione soggetto a sanzione e ponendo anche a rischio la possibilità di usufruire dell’agevolazione stessa”.

L’Agenzia delle entrate, infatti, al fine di ottemperare all’obbligo di registrazione degli aiuti di Stato, deve ricevere dai beneficiari tutte le informazioni utili a prescindere dalla loro collocazione nei modelli dichiarativi. È del tutto evidente che la collocazione dei predetti dati in un unico prospetto dei modelli dichiarativi risponde ad esigenze di ordine e semplificazione nell’esposizione e nel trattamento dei dati stessi.

11 Si veda la nota precedente.

12 Si rammenta, in estrema sintesi, che il sistema prevede, in una prima fase, la registrazione nel RNA, da parte delle autorità responsabili, del regime di aiuti ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento. Successivamente, i soggetti elencati nel comma 2 dell’articolo 10 del Regolamento (tra cui l’Agenzia delle entrate) procedono a registrare nel RNA, nell’ambito dello specifico regime di aiuti, gli aiuti individuali.

13 Previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: articolo 25 del D.L. n. 34, articolo 59 del D.L. n. 104, articolo 1 del D.L. n. 137 e articolo 2 del D.L. n. 149 e articolo 2 del D.L. n. 172.

14 In quanto dato già noto all’Agenzia delle entrate.

15 Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

A cura di Claudio Sabbatini, Luca Bianchi e Roberto Pasquini

Martedì 28 settembre 2021