Con l’approvazione del Decreto Ristori è stata introdotta la detassazione di tutte le misure agevolative introdotte a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi conseguenti alla lotta contro la pandemia da Covid-19.
Per la concreta applicazione della detassazione, occorre, però, aver riguardo alla configurazione di ogni singolo aiuto e alla tipologia del soggetto beneficiario (contabilità ordinaria, semplificata, ecc.), tenendo conto di quanto recentemente indicato dall’Agenzia circa le ritenute subite sugli aiuti Covid-19.
Detassazione aiuti Covid: i riferimenti legislativi e la prassi
L’art. 10-bis del decreto legge n. 137/2020 (decreto ristori), in tema di detassazione degli aiuti Covid, ha previsto espressamente che:
“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto” di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
La disposizione in esame, introdotta con un maxiemendamento, è stata approvata in sede di conversione del decreto legge n. 137/2020 e, quindi, non è possibile fare riferimento alla Relazione di accompagnamento per individuare le motivazioni della stessa.
Tuttavia non pare irrealistico ipotizzare che si sia trattato di una previsione assolutamente necessaria, finalizzata ad evitare la tassazione degli aiuti da Covid-10, tenuto conto che non sempre i provvedimenti che hanno introdotto le predette agevolazioni hanno disposto circa la loro irrilevanza ai fini della tassazione.
Così, ad esempio, relativamente a:
- indennità assistenziali straordinarie Covid-19 concesse da casse di previdenza, la risposta ad interpello n. 395 del 23 settembre 2020 evita di intervenire sulla tassabilità o meno, dichiarando che non rilevano “sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito”;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), la circolare n. 20/E/2020 dichiara che, in assenza di una esplicita previsione di in tassabilità, “concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori”;
- contributi a fondo perduto riconosciuti dai Comuni, con la risposta ad interpello n. 494 del 21 ottobre 2020 l’Agenzia delle entrate afferma che, “In assenza, pertanto, di disposizioni che riconoscono un regime fiscale di favore a tali erogazioni, la scrivente ritiene che il contributo in esame assuma rilevanza ai fini delle imposte sui redditi”;
- contributi ai lavoratori autonomi del settore della cultura, con la risposta ad interpello n. 46 del 19 gennaio 2021 l’Agenzia delle entrate afferma che non detassati “i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, erogati ai sensi dell’articolo 90 del decreto “Cura Italia”, in fase di erogazione non siano da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e, conseguentemente, non siano imponibili nei confronti dei percettori”;
- sovvenzione corrisposta dalla Regione per garantire il circolante, con la risposta ad interpello n. 79 del 2 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ritiene (nonostante la precedente risposta) che la ste