L’INPS specifica in quali casi e secondo quali regole i datori di lavoro che hanno fruito degli sgravi previsti dal Decreto Agosto possono accedere a quelli previsti dal successivo Decreto Ristori.
I datori di lavoro che hanno fruito per intero del Decreto Agosto e dei relativi sgravi contributivi previsti dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 104/2020, convertito con Legge n. 126/2020, possono accedere al diverso esonero introdotto dal Decreto Ristori con l’articolo 12, comma 14, D.L. n. 137/2020, convertito in Legge n. 176/2020.
Ciò può essere fatto a patto che il datore di lavoro abbia rinunciato e restituito la quota di esonero fruito anche per una frazione del numero di lavoratori interessati a tale sgravio contributivo: questo è quanto stabilito dall’INPS.
Gli sgravi contributivi previsti dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori
L’articolo 12, comma 14, del Decreto Legge n. 137/2020, convertito con Legge n. 176/2020 prevede che i datori di lavoro del settore privato – ad esclusione del settore agricolo – possono accedere all’esonero dal versamento dei contributi previden