Sgravi contributivi DL Coesione, stop al 31 dicembre 2025

Gli sgravi contributivi previsti dal decreto Coesione, riguardanti l’assunzione di giovani under 35 e lavoratrici svantaggiate andranno a scadere il prossimo 31 dicembre 2025

DL Coesione: gli sgravi contributivi in essere

decreto coesione settembre sgraviIl Decreto Legge 7 maggio 2024 numero 60 convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024 numero 95 (ribattezzato DL Coesione) ha introdotto nel variegato mondo degli sgravi contributivi due ulteriori bonus a beneficio dei datori di lavoro che assumono giovani under 35 o donne lavoratrici cosiddette “svantaggiate”.

Entrambe le misure spettano a fronte di apposita domanda telematica trasmessa dall’azienda all’INPS, collegandosi alla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) del sito “inps.it”, e si concretizzano in un abbattimento dei contributi altrimenti dovuti all’Istituto dal datore di lavoro, con modello F24.

A differenza, tuttavia, di altre misure agevolative, tanto il bonus giovani quanto il bonus donne “svantaggiate” sono limitati (salvo future novità normative provenienti dalla prossima Manovra 2026) agli eventi di assunzione / trasformazione che si verificano entro una certa data, corrispondente alla fine dell’annualità corrente.

Analizziamo in dettaglio gli sgravi contributivi possibili grazie al DL Coesione.

Giovani under 35

A norma dell’articolo 22, comma 1, Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico azienda.

Rapporti di lavoro esclusi

L’esonero non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro dirigenziale e di lavoro domestico.

L’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata (job on call), anche se stipulato a tempo indeterminato, è esclusa dalle tipologie incentivate.

Under 35

Lo sgravio spetta se i lavoratori, alla data dell’evento incentivato, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Età fino a 34 anni (35 anni non compiuti);
  • Assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro;
  • Assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’estero o a scopo di somministrazione.

L’agevolazione è altresì riconosciuta a fronte di periodi di apprendistato svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Mantenimento in servizio dell’apprendista

Il datore di lavoro che mantiene in servizio il dipendente al termine dell’apprendistato ha diritto allo sgravio contributivo per un massimo di 12 mesi.

La misura spetta a condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti sopra descritti alla data della prosecuzione.

In queste situazioni lo sgravio opera dal primo mese successivo quello di scadenza del beneficio contributivo previsto per l’apprendistato.

Misura dello sgravio

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data dell’evento incentivato e si concretizza nell’esonero totale (100 per cento) dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 500,00 euro mensili per singolo dipendente.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile dev’essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Lo sgravio non opera con riguardo a premi e contributi INAIL che, pertanto, sono dovuti in misura piena.

Datori di lavoro della ZES unica

L’esonero di cui all’articolo 22, comma 1 è riconosciuto, in misura maggiorata, per i lavoratori assunti dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 in una sede o unità produttiva (dove il dipendente interessato è tenuto a prestare fisicamente la propria attività lavorativa) ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In tal caso lo sgravio, pari al 100 per cento dei contributi previdenziali carico azienda, spetta nella misura massima di 650,00 euro mensili.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile dev’essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Bonus donne

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro (articolo 23), anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, ai datori di lavoro privati che sino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato donne lavoratrici cosiddette “svantaggiate” è riconosciuto un esonero contributivo pari al 100 per cento dei complessivi contributi carico azienda, secondo le condizioni di seguito descritte:

Periodo di assunzione Lavoratrici da assumere Durata dello sgravio
Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti 24 mesi dalla data di assunzione
Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, ovunque residenti 12 mesi dalla data di assunzione
Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) 24 mesi dalla data di assunzione

 

Misura dello sgravio

L’esonero spetta nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dell’azienda (con esclusione di premi e contributi INAIL) nel limite massimo di 650,00 euro mensili per singola lavoratrice.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile dev’essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (650,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50 per cento dei costi salariali.

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei dipendenti mediamente occupati nei 12 mesi precedenti

Ndr: avevamo trattato qua degli sgravi contributivi approvati col DL Coesione a Settembre 2024

Fonte: Decreto Coesione – DL 7 maggio 2024 numero 60

Paolo Ballanti

Martedì 28 Ottobre 2025