Decreto Coesione: da settembre al via gli sgravi

Il Decreto Coesione offre tre sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, donne senza lavoro e over 34, per favorire l’occupazione e ridurre le disparità territoriali. Tuttavia, i bonus non sono ancora attivi e sono in attesa di specifici decreti attuativi. Scopriamo come funzionano e quali vantaggi potrebbero portare.

Il Decreto Coesione, convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024 n. 95, ha introdotto tre distinti sgravi contributivi a beneficio dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani under 35, donne prive di impiego regolarmente retribuito e, da ultimo, over 34.

I bonus, rispettivamente disciplinati dagli articoli 22, 23 e 24, pur essendo riconosciuti per le assunzioni avvenute dal 1° settembre 2024 non sono ancora operativi.

Per la loro applicazione in sede di calcolo dei contributi, i datori di lavoro devono infatti attendere una serie di provvedimenti ministeriali, comunitari e di prassi.

Analizziamo la questione in dettaglio.

 

Gli sgravi contributivi previsti dal decreto Coesione

Bonus Giovani

decreto coesione sgravi settembre L’articolo 22 del Decreto Coesione, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, riconosce uno sgravio contributivo, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine.

Il bonus si concretizza in un abbattimento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per singolo lavoratore e, in ogni caso, nel rispetto dei fondi pubblici previsti a copertura del bonus.

L’esonero spetta a patto che l’assunzione / trasformazione interessi soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (non è ostativo all’accesso al bonus il precedente rapporto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

Sono esclusi dal bonus i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Esonero maggiorato

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l’esonero (100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda) spetta nel limite di importo maggiorato di 650,00 euro su base mensile (in deroga al tetto ordinario di 500,00 euro mensili) per singolo lavoratore.

Lo sgravio maggiorato è diretto ai datori di lavoro privati che assumono i dipendenti in possesso dei requisiti poc’anzi citati, in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esonero parzialmente goduto

La normativa (articolo 22, comma 4) riconosce la fruizione del bonus anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono “stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero”.

Attenzione ai licenziamenti

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (previsti dall’articolo 31 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150), l’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Incorre inoltre nella revoca dell’esonero e nel recupero di quanto già fruito, il datore di lavoro che, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un dipendente impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

Come opera lo sgravio?

Il bonus opera riducendo l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps con modello F24. I dettagli circa l’utilizzo dell’esonero vengono comunicati all’Istituto a mezzo della denuncia telematica UniEmens.

Cosa manca per l’applicazione dello sgravio?

Il bonus under 35 non è immediatamente applicabile dal momento che è subordinato a:

  • autorizzazione della Commissione Europea;
  • decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui vengono definite le modalità attuative dell’esonero;
  • circolare Inps dove vengono chiarite le modalità di compilazione dell’UniEmens, al fine di segnalare all’Istituto la fruizione dell’esonero e il suo ammontare.

 

Bonus Donne

Il Decreto Coesione (articolo 23) con l’obiettivo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, riconosce uno sgravio contributivo, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono lavoratrici in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo 23.

L’esonero si concretizza in un abbattimento totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) entro una soglia mensile di 650,00 euro per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti dei fondi pubblici a copertura dello sgravio.

Per quali eventi e lavoratrici spetta l’esonero?

Il bonus in parola è riservato ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni incentivate devono comportare necessariamente un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra:

  • il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
  • il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Con esclusivo riferimento ai dipendenti part-time, il calcolo è ponderato in funzione del rapporto tra il numero di ore pattuite e le ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei dipendenti full-time.

Rapporti di lavoro esclusi dal bonus

Al pari del Bonus Giovani anche lo sgravio in parola non spetta per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Come opera lo sgravio?

Lo sgravio agisce diminuendo l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali che il datore di lavoro deve versare all’Inps con modello F24.

I dettagli di quanto fruito dal datore di lavoro devono essere riportati nella denuncia mensile UniEmens da trasmettere in via telematica all’Inps.

Cosa manca per l’operatività dello sgravio?

I datori di lavoro non possono ancora applicare lo sgravio in sede di calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dal momento che mancano, al pari del Bonus Giovani, l’autorizzazione della Commissione UE, il decreto ministeriale attuativo e l’apposita circolare Inps.

 

Bonus over 34

L’articolo 24 del Decreto Coesione, nel già citato obiettivo di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce uno sgravio contributivo, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale non dirigenziale che:

  • alla data dell’assunzione ha compiuto i trentacinque anni di età;
  • risulta disoccupato da almeno ventiquattro mesi.

L’esonero è riservato ai datori di lavoro che:

  • occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione;
  • assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.

Rapporti di lavoro esclusi

L’esonero non spetta per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Misura dello sgravio

L’esonero opera riducendo in misura pari al 100% i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro da versare all’Inps con modello F24, nel rispetto di un limite massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, in osservanza dell’ammontare di fondi pubblici destinati a copertura della misura.

L’operatività dello sgravio non si estende a premi e contributi Inail.

Rinvio agli altri bonus

Per quanto riguarda:

  • le condizioni per la legittima spettanza del bonus e la revoca dello stesso in caso di licenziamenti;
  • le modalità operative (riduzione dei contributi da versare con F24 e denuncia UniEmens);
  • le condizioni per applicare lo sgravio in sede di calcolo dei contributi (autorizzazione UE, DM attuativo, circolare Inps)

si rinvia a quanto già descritto in merito allo sgravio under 35 di cui all’articolo 22 del DL Coesione.

 

Come devono comportarsi i datori di lavoro?

I datori di lavoro che, a fronte di assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato, sono suscettibili di beneficiare degli sgravi previsti dal Decreto Coesione, alla luce del fatto che le suddette misure non sono ancora operative, sono chiamati a:

  • prendere nota dei lavoratori per i quali spettano gli sgravi;
  • segnalare all’Inps (nelle modalità definite dall’Istituto) le assunzioni / trasformazioni incentivate nel momento in cui verranno meno le condizioni sospensione;
  • applicare gli sgravi in busta paga e recuperare le quote arretrate, calcolate a partire dalla data dell’evento incentivato.

 

Fonte: Decreto Coesione – DL 7 maggio 2024 numero 60

 

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Paolo Ballanti

Lunedì 16 settembre 2024