Quando un accertamento fiscale basta anche per chiedere i contributi? Non sempre servono verifiche autonome o prove dirette: oggi, ciò che emerge da un controllo fiscale – anche basato su presunzioni – può diventare fondamento sufficiente per avanzare pretese contributive. Un cambiamento che sposta l’onere della prova sul contribuente e intreccia sempre più strettamente fisco e previdenza. Ma fino a che punto può spingersi questo collegamento? E cosa devono sapere professionisti e imprese per difendersi?
Accertamento fiscale induttivo e pretese contributive: un intreccio sempre più solido
Accertamento induttivo: natura e finalità
Nel sistema giuridico italiano, l’accertamento fiscale rappresenta uno strumento essenziale mediante il quale l’Amministrazione finanziaria esercita il proprio potere di controllo sul corretto adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Tra le diverse tipologie di accertamento previste dall’ordinamento, un ruolo centrale è rivestito dall’accertamento induttivo, disciplinato dall’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA.
Questa particolare modalità di accertamento si caratterizza per la possibilità, riconosciuta all’Amministrazione, di ricostruire il reddito o il volume d’affari del contribuente anche in via extracontabile, ossia prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, quando queste risultino inattendibili, incomplete, omesse o falsificate.
L’accertamento induttivo assume, pertanto, un rilievo cruciale nei casi in cui emergano gravi irregolarità gestionali, comportamenti elusivi o significative anomalie nei dati dichiarati, legittimando l’utilizzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e avvalendosi di elementi desunti da indagini finanziarie, ISA (indici sintetici di affidabilità), dati comparativi o ogni altra informazione disponibile. In tal modo, l’Amministrazione può superare i limiti derivanti dall’assenza di documentazione contabile affidabile, salvaguardando al contempo l’interesse pubblico all’equa riscossione del tributo.