Smart-working dei dipendenti: come funziona il nuovo sgravio contributivo?

Vediamo come funzionerà in pratica lo sgravio contributivo per i lavoratori in smart working che risiedono in zone montane. Tale sgravio intende incentivare il ripopolamento delle zone montane più marginali.

La Legge 12 settembre 2025 numero 131 – in vigore dallo scorso 20 settembre – introduce all’articolo 26 uno sgravio contributivo a beneficio dei datori di lavoro che concedono lo smart-working a dipendenti under 41 residenti in comuni montani con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Sgravio contributivo per lo smart working nelle zone montane

La Legge numero 131/2025 contenente “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” riconosce all’articolo 26 uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che promuovono lo svolgimento della prestazione in smart-working, presso comuni montani con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.

La misura ha il dichiarato obiettivo di “contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027” (articolo 26, comma 1, primo periodo).

A chi spetta il bonus?

Lo sgravio contributivo spetta alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

Il bonus è riconosciuto per ciascun lavoratore con contratto subordinato a tempo indeterminato che, cumulativamente:

  • Non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge (20 settembre 2025);
  • Svolga abitualmente la prestazione lavorativa con modalità agile di cui alla Legge 22 maggio 2017, numero 81, in un comune montano con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
  • Trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.

Svolgimento della prestazione in smart-working

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro che ricorrono al lavoro a distanza, come definito dalla Legge 22 maggio 2017, numero 81, contenente al Capo II (articoli dal 18 al 24) la disciplina in materia di smart-working.

L’articolo 18, comma 1 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti (azienda e dipendente), anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa in regime di smart-working è eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti da legge e contrattazione collettiva.

Comunicazione telematica

Al datore di lavoro che ricorre allo smart-working è fatto obbligo di comunicare al Ministero del lavoro (grazie alla piattaforma “servizi.lavoro.gov.it”) i nominativi dei dipendenti coinvolti e la data di inizio e fine delle prestazioni in modalità agile, entro cinque giorni:

  • Dalla data di avvio del periodo di lavoro;
  • Successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Il datore di lavoro non è tuttavia tenuto a trasmettere al Ministero del lavoro l’accordo individuale di smart-working.

Quest’ultimo, in ogni caso, dev’essere stipulato con il dipendente in forma scritta e può essere, in alternativa:

  • Soggetto a un termine;
  • A tempo indeterminato.

Accordo individuale di smart-working

L’accordo di smart-working ha il compito di regolamentare:

  • Le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo dell’azienda;
  • I tempi di riposo del lavoratore;
  • Gli strumenti utilizzati dal dipendente e le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • Le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
  • L’eventuale diritto all’apprendimento.

Sgravio contributivo totale per il biennio 2026-2027

Ai datori di lavoro spetta, per ciascun lavoratore in smart-working in possesso dei requisiti sopra citati, con riguardo alle annualità 2026 e 2027, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo corrispondente a 8 mila euro annui.

La soglia in parola è riparametrata e applicata su base mensile.

Sgravio contributivo parziale per le annualità 2028 – 2030

L’esonero contributivo per i datori di lavoro passa da totale a parziale per le annualità successive al 2027, come descritto in tabella:

Annualità Percentuale di esonero dal versamento dei contributi previdenziali carico azienda Limite annuo di importo dell’esonero
2028 50% 4.000,00 euro
2029 50% 4.000,00 euro
2030 20% 1.600,00 euro

 

Esclusi premi e contributi INAIL

L’esonero introdotto dall’articolo 26 riguarda i soli contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

La misura non produce, al contrario, alcun effetto con riguardo al versamento di premi e contributi INAIL.

Rispetto della normativa sugli aiuti de minimis

L’agevolazione contributiva opera nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti de minimis.

Prevista altresì l’osservanza della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Attesa per il decreto attuativo

I criteri e le modalità per la concessione del bonus sono demandati ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il DM attuativo è da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge numero 131/2025.

I fondi pubblici a copertura del bonus

L’esonero contributivo può contare su risorse pubbliche pari a:

  • 18,5 milioni di euro nell’anno 2026;
  • 21,8 milioni di euro nell’anno 2027;
  • 12,5 milioni di euro nell’anno 2028;
  • 10,9 milioni di euro nell’anno 2029;
  • 5,4 milioni di euro nell’anno 2030;
  • 0,7 milioni di euro nell’anno 2031.

NdR: vedi anche: Zone montane: crediti d’imposta e sgravi contributivi (non solo lo smart working) per imprese e lavoratori

Paolo Ballanti

Mercoledì 15 Ottobre 2025