Vediamo come funzionerà in pratica lo sgravio contributivo per i lavoratori in smart working che risiedono in zone montane. Tale sgravio intende incentivare il ripopolamento delle zone montane più marginali.
La Legge 12 settembre 2025 numero 131 – in vigore dallo scorso 20 settembre – introduce all’articolo 26 uno sgravio contributivo a beneficio dei datori di lavoro che concedono lo smart-working a dipendenti under 41 residenti in comuni montani con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Sgravio contributivo per lo smart working nelle zone montane
La Legge numero 131/2025 contenente “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” riconosce all’articolo 26 uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che promuovono lo svolgimento della prestazione in smart-working, presso comuni montani con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
La misura ha il dichiarato obiettivo di “contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027” (articolo 26, comma 1, primo periodo).
A chi spetta il bonus?
Lo sgravio contributivo spetta alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il bonus è riconosciuto per ciascun lavoratore con contratto subordinato a tempo indeterminato che, cumulativamente:
- Non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge (20 settembre 2025);
- Svolga abitualmente la prestazione lavorativa con modalità agile di cui alla Legge 22 maggio 2017, numero 81, in un comune montano con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
- Trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.
Svolgimento della prestazione in smart-working
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro che ricorrono al lavoro a distanza, come definito dalla Legge 22 maggio 2017, numero 81, contenente al Capo II (articoli dal 18 al 24) la disciplina in materia di smart-working.
L’articolo 18, comma 1 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti (azienda e dipendente), anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa in regime di smart-working è eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti da legge e contrattazione collettiva.
Comunicazione telematica
Al datore di lavoro che ricorre allo smart-working è fatto obbligo di comunicare al Ministero del lavoro (grazie alla piattaforma “servizi.lavoro.gov.it”) i nominativi dei dipendenti coinvolti e la data di inizio e fine delle prestazioni in modalità agile, entro cinque giorni:
- Dalla data di avvio del periodo di lavoro;
- Successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Il datore di lavoro non è tuttavia tenuto a trasmettere al Ministero del lavoro l’accordo individuale di smart-working.
Quest’ultimo, in ogni caso, dev’essere stipulato con il dipendente in forma scritta e può essere, in alternativa:
- Soggetto a un termine;
- A tempo indeterminato.
Accordo individuale di smart-working
L’accordo di smart-working ha il compito di regolamentare:
- Le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo dell’azienda;
- I tempi di riposo del lavoratore;
- Gli strumenti utilizzati dal dipendente e le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la sua disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- Le condotte sanzionabili a livello disciplinare;
- L’eventuale diritto all’apprendimento.
Sgravio contributivo totale per il biennio 2026-2027
Ai datori di lavoro spetta, per ciascun lavoratore in smart-working in possesso dei requisiti sopra citati, con riguardo alle annualità 2026 e 2027, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo corrispondente a 8 mila euro annui.
La soglia in parola è riparametrata e applicata su base mensile.
Sgravio contributivo parziale per le annualità 2028 – 2030
L’esonero contributivo per i datori di lavoro passa da totale a parziale per le annualità successive al 2027, come descritto in tabella:
Annualità | Percentuale di esonero dal versamento dei contributi previdenziali carico azienda | Limite annuo di importo dell’esonero |
2028 | 50% | 4.000,00 euro |
2029 | 50% | 4.000,00 euro |
2030 | 20% | 1.600,00 euro |
Esclusi premi e contributi INAIL
L’esonero introdotto dall’articolo 26 riguarda i soli contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
La misura non produce, al contrario, alcun effetto con riguardo al versamento di premi e contributi INAIL.
Rispetto della normativa sugli aiuti de minimis
L’agevolazione contributiva opera nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti de minimis.
Prevista altresì l’osservanza della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Attesa per il decreto attuativo
I criteri e le modalità per la concessione del bonus sono demandati ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il DM attuativo è da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge numero 131/2025.
I fondi pubblici a copertura del bonus
L’esonero contributivo può contare su risorse pubbliche pari a:
- 18,5 milioni di euro nell’anno 2026;
- 21,8 milioni di euro nell’anno 2027;
- 12,5 milioni di euro nell’anno 2028;
- 10,9 milioni di euro nell’anno 2029;
- 5,4 milioni di euro nell’anno 2030;
- 0,7 milioni di euro nell’anno 2031.
NdR: vedi anche: Zone montane: crediti d’imposta e sgravi contributivi (non solo lo smart working) per imprese e lavoratori
Paolo Ballanti
Mercoledì 15 Ottobre 2025