La dimensione aziendale costituisce uno dei parametri in base ai quali sono riconosciuti gli aiuti di Stato alle imprese; cosa fare nei casi di variazione della dimensione aziendale.
Gli aiuti di stati (agevolazioni alle imprese) approvati dalla Commissione europea sono generalmente parametrati alla dimensione dell’azienda richiedente.
Capita però frequentemente che, dopo aver presentato, con la comunicazione originaria, una richiesta di ammissione all’agevolazione, come nel caso, ad esempio, del bonus ZES unica, con l’indicazione di una specifica dimensione aziendale, questa risulti variata già al momento della trasmissione della comunicazione integrativa oppure risulti variata a seguito dell’entrata o dell’uscita del richiedente da un gruppo aziendale.
Ci si chiede, quindi, se l’agevolazione spetti in relazione alla dimensione dichiarata o in relazione alla diversa dimensione esistente al momento della comunicazione integrativa o al momento dell’effettiva erogazione e/o fruizione dell’agevolazione.
La dimensione aziendale
Molte norme agevolative differenziano gli aiuti spettanti alle PMI da quelli spettanti alle grandi imprese e, nell’ambito delle stesse PMI, ulteriori norme prevedono livelli differenziati di aiuti fruibili.
Tuttavia, non sempre i provvedimenti che introducono agevolazioni rappresentati da aiuti di Stato sono chiari circa l’individuazione della dimensione aziendale, tanto è vero che nel documento
“Guida dell’utente alla definizione di PMI”, pubblicata nel 2020 dalla Commissione Europea, è detto molto chiaramente che “Non tutte le norme sugli aiuti di Stato aderiscono alla rigida interpretazione della definizione di PMI. Alcune sono direttamente basate su di essa, altre applicano la definizione di PMI solo in parte, ed esistono specifici orientamenti che si applicano in determinati casi. È dunque sempre necessario verificare attentamente la rispettiva base giuridica nel caso in cui un’impresa riceva un sostegno dello Stato.”
In linea di massima, per l’individuazione della dimensione aziendale, le norme agevolative fanno spesso riferimento ai limiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita in Italia con decreto MISE del 18 aprile 2015 e all’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 che definisce le PMI; tali disposizioni sono richiamate anche nei provvedimenti relativi al bonus ZES unica, alla Nuova Sabatini ed in altri provvedimenti ancora.
La Raccomandazione, oltre a fornire una definizione di azienda, chiarisce i concetti di impresa autonoma, collegata ed associata, fondamentali per la verifica del requisito di indipendenza.
Poiché la qualificazione di PMI si basa essenzialmente su specifici parametri quantitativi, tali parametri non vengono presi in considerazione esclusivamente con riferimento alla singola impresa, ma comprendono anche gli importi conseguiti da altre imprese collegate da rapporti finanziari, societari o similari, sul presupposto che l’insieme di tali imprese costituisce un’unica “entità economica” e come tale deve essere considerata.
In linea di massima, i presupposti per l’individuazione dell’impresa autonoma, associata o controllata sono quelli sinteticamente riportati più avanti, anche se, per evitare errori, risulta sempre opportuna e necessaria la lettura dei provvedimenti innanzi richiamati, in particolare il decreto MISE del 18 aprile 2015 e, per eventuali approfondimenti, anche la citata “Guida dell’utente alla definizione di PMI”.
Impresa autonoma
Si definisce “impresa autonoma” quella che non può essere considerata né associata né collegata ad altre aziende; in sostanza, un’impresa è autonoma se:
- nessun’altra impresa possiede direttamente o indirettamente più del 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto;
- a sua volta, essa non detiene direttamente o indirettamente più del 25% del capitale o dei diritti di voto in un’altra impresa.
In ogni caso, un’impresa può essere definita autonoma, anche se viene raggiunta la predetta quota del 25%, se, nel suo capitale, siano presenti le seguenti categorie di investitori:
- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito in una stessa