Testo coordinato Legge di conversione del DL Agosto: Legge 13 ottobre 2020 n. 126

E’ stata pubblicata la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione, con modificazioni, del DL 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto Decreto Agosto), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia

E’ stata pubblicata la Legge 13 ottobre 2020 n. 126 di conversione, con modificazioni, del DL 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020). Le note confermano l’entrata in vigore del provvedimento dal 14/10/2020.

In fondo a questo articolo, cliccando sul tasto rossso, puoi scaricare il testo integrale della Legge 13 ottobre 2020 n. 126; da pagina 36 inizia il testo coordinato.

Tra le principali novità in materia fiscale:

Incremento per il 2020 delle risorse destinate al bonus sanificazione e acquisti di dispositivi e quindi aumenta la percentuale del credito d’imposta al 28,3% (anzichè 9,39%)

Secondo quanto disposto dall’art. 31 della Legge n. 126/2020, comma 4-ter, sono incrementate di 403 milioni di euro, per l’anno 2020, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione. Vedi in merito: Credito d’imposta sanificazione: fino al 7 settembre 2020 è possibile presentate l’istanza

Modifiche alla disciplina del Superbonus

L’art. 51, comma 3-quater, chiarisce ai fini dell’applicazione del Superbonus, la definizione di “accesso autonomo”: Viene inteso l’accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Con il comma 3-quinquies, sempre in ambito Superbonus, è stata semplificata la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni. Sull’argomento vedi anche: Superbonus 110%: ecco il decreto sulle modalità di asseverazione

 

Eco bonus e sisma bonus sulle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione: aumentati i limiti di spesa

In base a quanto dispone l’art. 57-bis, i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus al 110%, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, del 2017 e del 2009; in questo caso gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per le spese di ripristino degli immobili danneggiati, comprese le seconde case.

Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, viene istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il testo normativo prevede che “Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019”.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare una istanza secondo. Tale contributo verrà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l’insussistenza delle condizioni ostative (di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

Mentre il saldo del contributo verrà corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

L’erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

Infine, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, ne ai fini IRAP.

Sull’argomento vedi anche: Bonus ristoranti: contributo a fondo perduto a favore operatori della ristorazione

Ammortamenti, sospensione da motivare

La sospensione degli ammortamenti deve sempre essere motivata, bisognerà spiegare le ragioni della deroga nonché dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziarie e sul risultato economico dell’esercizio. Questa previsione contenuta nel comma 7-quater dell’art. 60 Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Difatti, nel comma 7-bis, viene specificato che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare, nell’esercizio in corso, fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata viene imputata all’esercizio successivo; con lo stesso criterio saranno quindi differite le quote successive, prolungando di fatto il piano di ammortamento originario per un anno.

Questa misura può essere estesa agli anni successivi con un decreto del ministro dell’Economia e Finanze.

Possibilità di presentare l’istanza del contributo a fondo perduto per coloro che non hanno fatto richiesta

Con il comma 7-sexies dell’art. 60, viene, inoltre, estesa la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal Dl n. 34/2020: possono presentare la domanda i soggetti che non hanno fatto richiesta ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo, del Dl n. 34/2020.
Per il riconoscimento del contributo sarà possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica (entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Agosto”), che sarà definita e attuata con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, il testo normativo dispone che:

I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine l’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Sull’argomento puoi approfondire ad esempio qui: Contributo a fondo perduto: la verifica della riduzione del fatturato

 

Modificata la disciplina del gruppo Iva

L’art.72-bis procede con la modifica la disciplina del gruppo Iva per chiarire il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti da consorzi che non partecipano al gruppo.
Vuoi saperne di più sul gruppo IVA? Clicca su questo articolo: Il gruppo IVA: opportunità per i gruppi di imprese

Bonus per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo fino al fino al 31 dicembre 2020

L’art. 77 (misure urgenti per il settore turistico) stabilisce che il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa per le strutture alberghiere, termali, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, maturato indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (articolo 28 del Dl n. 34/2020), per le imprese turistico ricettive spetta fino al 31 dicembre 2020.

Altresì: “Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda e’ determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti»;

a) all’articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» e’ inserita la seguente: «, termali»;

b) all’articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»”.

Sull’argomento puoi consultare questo ulteriore approfondimento: Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – circolare 14/E

Agevolazioni per i settori del turismo e dello spettacolo (art. 78)

In tema di agevolazioni per i settori del turismo e dello spettacolo, l’esenzione Imu per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2), è stata estesa anche alla prima rata del 2020.

 

Interpretazione autentica in materia di IMU (art. 78-bis)

L’articolo contiene alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia Imu.

Bonus del 50% sulle sponsorizzazioni anche nei confronti delle leghe di discipline paralimpiche (art. 81)

Possono fruire del credito d’imposta pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe sportive anche gli investimenti effettuati nei confronti delle leghe di discipline paralimpiche.

2 per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali nel 2021 (art. 97-bis)

Prevista nel 2021 la destinazione del 2 per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali.

Proroga del termine di versamento del 2° acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Ciò vale anche per i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del DPCM 27 giugno 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162).

Attenzione alla circostanza che tali disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Regolarizzazione dei versamenti dovuti e non effettuati entro il 30 ottobre 2020 (art. 98-bis)

I soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, possono regolarizzare senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, i versamenti dovuti e non effettuati.

Viene in particolare disposte che i “soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute”.

Si ricorda che il citato DPCM 27 giugno 2020 ha previsto lo slittamento al 20 luglio 2020 dei versamenti fiscali dei contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in scadenza al 30 giugno (versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive). È stato rinviato di conseguenza al 20 agosto anche il termine dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, fissato, ordinariamente, al 30 luglio.

Esonero da TOSAP e COSAP esteso anche per le attività commerciali (art. 109)

All’esonero dalle tasse per l’occupazione di suolo pubblico per le attività di ristorazione e somministrazione di pasti (fino al 31 dicembre), è stato aggiunto l’esonero fino al 15 ottobre anche per le attività commerciali.

Rivalutazione dei beni d’impresa (art. 110)

CommercialistaTelematico ha pubblicato diversi articoli di approfondiemnto sulla rivalutazione, tra questi segnaliamo ad esempio:
La chance della rivalutazione dei beni di impresa: modalità e beni interessati

Decreto Agosto: rivalutazione a pagamento o gratuita e saldo attivo da rivalutazione

Le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali possono effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con il versamento di una imposta sostitutiva del 10%.

Le imprese che hanno l’esercizio che non coincide con l’anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

In particolare, il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%; il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

La rivalutazione avviene anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall’articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative.

E’ possibile versare le imposte sostitutive in un massimo di tre rate.

La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi delle disposizioni sul versamento unitario.

15 ottobre 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

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