Superbonus 110%: ecco il decreto sulle modalità di asseverazione

Analisi del decreto Asseverazioni finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale: proponiamo un approfondimento sui contenuti, sulla modulistica e sulle modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio.

superbonus decreto asseverazioniIl D.M. 6 agosto 2020 (c.d. decreto Asseverazioni), varato dal Ministro dello Sviluppo economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246, del 5 ottobre 2020, definisce nel dettaglio:

  • i contenuti dell’asseverazione tecnica;
     
  • quando e come la stessa va trasmessa all’ENEA;
     
  • i moduli da utilizzare per l’asseverazione agli organi competenti degli interventi di efficientamento energetico ammessi al superbonus 110%, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

(Per approfondire…“Superbonus 110%: Decreto Requisiti Tecnici e Decreto Asseverazioni” di Vincenzo D’Andò)

 

Il superbonus 110 e l’asseverazione: cenni

L’articolo 119, del DL 34/2020, cd. decreto Rilancio introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

La detrazione è prevista, inoltre, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.

Il comma 13, dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che, ai fini della detrazione del 110 per cento di cui all’articolo in esame e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al successivo all’articolo 121:

– per gli interventi di riqualificazione energetica

i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

– per gli interventi antisismici

l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali. I professionisti incaricati attestano, altresì, la congruità delle spese sostenute.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Il successivo comma 13-bis prevede che l’asseverazione in questione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all’articolo 121 del decreto in esame.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

(NdR: CommercialistaTelematico ha predisposto una apposita rubrica di approfondimenti sulle problematiche del 110%: vedi>>>)

(Ad esempio tanti ci hanno chiesto informazioni sulle scritture contabili: Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione dell’incentivo – le scritture contabili)

 

Modalità di asseverazione

Il decreto Asseverazioni dispone che il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione dell’asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445/2000.

Il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:

  1. la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione;
     
  2. la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.

Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto Asseverazioni, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo.

È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

Il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all’asseverazione è adeguato.

In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’art. 119, comma 13-bis del decreto “Rilancio” ed è redatta:

  1. secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al citato articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
     
  2. secondo il modulo tipo (di cui all’allegato 2 del decreto “Asseverazioni”), che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al citato articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

 

Termini e modalità di trasmissione dell’asseverazione

L’asseverazione previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al decreto in commento.

La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.

L’asseverazione è trasmessa, entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

A seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

Le comunicazioni tra ENEA e tecnico abilitato, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico.

 

Verifiche ai fini dell’accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto Rilancio

Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto Rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale , finalizzato ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:

  1. che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9, dell’art. 119 del decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10, del medesimo articolo;
     
  2. per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
     

    1. la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
       
    2. che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto “Rilancio”;
       
  3. che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, dell’art. 119 del decreto “Rilancio”;
     
  4. della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del “decreto requisiti ecobonus”;
     
  5. che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
     
  6. che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445/2000;
     
  7. del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione;
     
  8. che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
     
  9. che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

ENEA, all’esito positivo della verifica, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato, rilascia la ricevuta informatica di cui al “decreto requisiti ecobonus”, comprensiva del codice identificativo della domanda.

Nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.

 

Controlli e sanzioni nel decreto Asseverazioni

Il decreto Asseverazioni dispone controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni per accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119, commi 1 e 2 , del D.L. n. 34/2020.

I controlli sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal D.M. 11 maggio 2018.

Il decreto “Asseverazioni” dispone controlli a campione, mentre saranno oggetto di verifica tutte le asseverazioni relative ad interventi avviati prima del 1° luglio 2020.

Ferme restando le sanzioni penali previste in presenza di reati, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione infedele resa.

Al procedimento si applica, in quanto compatibili, la Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La relativa contestazione dev’essere effettuata tramite PEC.

In merito alle sanzioni:

Sanzioni per false attestazioni e asseverazioni in merito al Superbonus 110%: responsabilità, strumenti e avvisi


A cura di Federico Gavioli

Mercoledì 14 ottobre 2020