Superbonus 110%: Decreto Requisiti Tecnici e Decreto Asseverazioni

Superbonus del 110%: Il Mise in audizione parlamentare anticipa i DM attuativi: Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni (firmato il 29 luglio 2020).

Superbonus del 110%: Il Mise in audizione parlamentare anticipa i DM attuativi: Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni (firmato il 29 luglio 2020).

Ieri, mercoledì 29 luglio 2020, il Ministro Patuanelli è intervenuto in audizione parlamentare presso la Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria, in merito alle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento energetico degli edifici, previste nel decreto Rilancio.

Riteniamo possano essere di interesse alcuni passaggi dell’Intervento del Ministro (precisiamo che tutti gli articoli inerenti il bonus 110% sono raggruppati alla pagina: Ecobonus 110% alla quale rinviamo per tanti altri approfondimenti anche futuri):

Decreto requisiti tecnici e decreto Asseverazioni

Il decreto Rilancio prevede l’emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Ministro dello Sviluppo economico:

Il primo, il decreto Requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell’articolo 14 del DL. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

C’è un secondo decreto che è nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa, il Decreto Asseverazioni (comma 13 dell’art.119), ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazione che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

Decreto requisiti tecnici

Il decreto più importante è ovviamente il decreto requisiti tecnici, la cui bozza di Decreto ha subito una significativa accelerazione dell’iter che si è appena conclusa, fermo restando che dopo la firma – che avverrà a breve – occorrerà acquisire il concerto formale degli altri Ministeri coinvolti e poi procedere con la necessaria registrazione presso gli organi di controllo.

Il provvedimento definisce in particolare:
-i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
-i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
-le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia in “situ”, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

Quanto in particolare ai massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
-i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
-in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione.

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al Decreto Ministero Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

Viene sottolineato che nell’ultima versione del Decreto si è valutato di inserire espressamente l’applicazione dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte interne, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio.

Decreto asseverazioni

Per quanto riguarda il decreto Asseverazioni, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), comma 13, dell’articolo 119, del D.L. Rilancio, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter, dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:
-secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
-secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

L’asseverazione di cui alla lettera b), può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, ed è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

In conclusione, in riferimento al DM Requisiti tecnici viene affermato che il testo definitivo, modificato e integrato secondo le indicazioni da ultimo pervenute dall’Agenzia delle Entrate, viene trasmesso nella giornata del 29 luglio 2020 all’Ufficio di Gabinetto e quindi inviato per il concerto ai Ministeri competenti. Il DM Asseverazioni è sottoscritto in data 29 luglio 2020.

Visto di conformità

Oltre ai documenti idonei a certificare l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute il contribuente dovrà farsi rilasciare anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari del fisco (compresi i responsabili dei Caf),

Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli verrà punito con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2 mila a 15 mila euro.

 

30 luglio 2020

Vincenzo D’Andò

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di Commercialista Telematico