Superbonus 110% con visto di conformità ed asseverazione

Un ripasso dell’agevolazione dell’Ecobonus 110% come previsto dal Decreto Rilancio, con gli ultimi chiarimenti dal Fisco in tema di asseverazione e visto di conformità

Visti

Il contribuente dovrà, necessariamente, farsi rilasciare sia

– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari del fisco (compresi i responsabili dei Caf),

– sia l’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.

Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli verrà punito con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2 mila a 15 mila euro.

Per approfondimenti: Superbonus 110%: l’ecobonus e il sisma bonus potenziati dal Decreto Rilancio

Superbonus

In audizione parlamentare il direttore delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti: l’intervento presso la Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria ha riguardato le agevolazioni per l’efficientamento energetico e antisismico introdotte dal “DL Rilancio” e, ad esempio, i requisiti, come il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio agli adempimenti, il visto di conformità e l’asseverazione.

Il direttore dell’Agenzia delle entrate nell’audizione di ieri (22 luglio 2020) alla Camera, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, ha illustrato ciò che è necessario sapere per accedere al Superbonus, la detrazione dall’imposta pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, chiarendo anche le modalità e i termini per fruire delle agevolazioni alternative come lo sconto in fattura e la cessione del credito, nonché le iniziative che l’Agenzia porrà in essere per la diffusione ai contribuenti delle modalità di accesso al beneficio.

Interventi agevolabili e beneficiari

Il Dl “Rilancio” ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.
L’agevolazione interessa i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

Il bonus spetta sia per gli interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti, interventi antisismici), sia per quelli “trainati” eseguiti congiuntamente (efficientamento energetico che da diritto all’ecobonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici).

Il Superbonus non spetta, ha ricordato il direttore, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni.
Inoltre, se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.

Visto di conformità e asseverazione

Per accedere al Superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
A fronte di un’agevolazione così rilevante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti.

Il contribuente dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf. Dovrà, inoltre, procurarsi un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.

Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro. Vedi anche: Se gli immobili sono abusivi decade il diritto al superbonus

Agevolazioni alternative: sconto in fattura o cessione del credito d’imposta

I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per determinati interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, e quelli per superbonus, possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:
– per lo sconto in fattura, un contributo, cioè, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta:
– per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), efficienza energetica (articolo 14 del Dl n. 63/2013), adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ulteriore cessione del superbonus con apposito successivo provvedimento

Il legislatore ha previsto per il fornitore e gli altri cessionari, la possibilità di cedere ulteriormente il credito ad altri soggetti.
Le modalità e i termini dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, saranno oggetto di successivo provvedimento che definirà la tipologia di intervento e il modello di comunicazione dei dati.

 

Vincenzo D’Andò

23 luglio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di Commercialista Telematico