Superbonus 110%: l’ecobonus e il sisma bonus potenziati dal Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio è intervenuto, tra gli altri motivi, anche per potenziare le detrazioni fiscali in favore dei contribuenti.
Cosa cambia con il Superbonus 110%? Chi può beneficiarne e come?

superbonus dl rilancioSuperbonus 110%: le novità dal DL Rilancio

L’articolo 128 contenuto nel DL Rilancio ha lo scopo di potenziare le detrazioni fiscali a vantaggio dei contribuenti, stimolando la domanda di beni e servizi offerti dalle imprese operanti nel settore edile.

Ad oggi, si apprende che la detrazione del 110% sarà ripartita in 5 quote annuali (non in 10) e con riguardo ad interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Le spese oggetto della detrazione saranno quelle sostenute dal 01.07.2020 fino al 31.12.2021.

Vediamo quali sono i soggetti che possono beneficiare di questa detrazione.

 

Soggetti beneficiari

Innanzitutto, il decreto si rivolge in particolar modo alle persone fisiche titolari di immobili non strumentali all’attività d’impresa.

I lavori in oggetto potranno essere eseguiti sia su condomini sia sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

È importante sottolineare che l’agevolazione viene meno se i lavori vengono svolti su edifici diversi dall’abitazione principale.

Possono inoltre godere della detrazione anche gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) oltre agli enti aventi le stesse finalità sulle lavorazioni effettuate su immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica e infine anche dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai soci.

Dopo aver analizzato il profilo soggettivo dell’articolo 128, affrontiamo quello oggettivo, vale a dire quali sono gli interventi che godono della agevolazione.

 

Superbonus 110%: ambito di applicazione

Ci riferiamo ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo sopra citato.

Il primo comma prevede, nello specifico che si applica il 110% di detrazione su:

– Opere di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

– Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti a favore di impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per smaltire e bonificare l’impianto sostituito;

– Interventi effettuati su edifici unifamiliari diretti a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. Anche in questo caso, smaltimento e bonifica del precedente impianto, rientrano nella detrazione.

Il comma 2 invece prevede che la detrazione spetti anche agli interventi previsti dall’articolo 14 del DL. 63/2013, purché siano realizzati in simultaneità con gli interventi indicati al comma 1.

In altre parole, le tipologie di interventi appena descritti danno la possibilità di ampliare il raggio d’azione del beneficio a tutte quelle lavorazioni finalizzate all’ecobonus.

Per far questo però, è necessario che gli interventi soddisfino i requisiti previsi dai decreti del MISE e portare, anche magari insieme agli interventi effettuati su impianti fotovoltaici, ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’abitazione o, diversamente, almeno a quello della classe energetica più alta.

È necessario che un tecnico abilitato rilasci l’attestato di prestazione energetica (APE).

Il comma 4 analizza invece la detrazione al 110% con riguardo gli interventi collegati con il sisma bonus, previsti dai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinques e 1-septies dell’articolo 16 del DL. 63/2013, oltre che innalzare la detrazione al 90% per i premi pagati per polizze stipulate contro i rischi di calamità nel caso in cui il credito venga ceduto ad un’impresa assicurativa.

Riassumendo quindi quanto previsto dai commi 1 e 4, è possibile affermare che la detrazione al 110% riguardi anche:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 412/1993.
    La spesa non deve superare 48.000 euro, fatto salvo il limite di spesa di euro 2.400 previsto per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
    Il limite di spesa può essere ridotto a 1.600 kW in caso di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica;
     
  • l’installazione, anche successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati appena visti.
    La spesa non deve superare 48.000 euro, considerando comunque il limite di spesa previsto pari a 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Per poter usufruire del beneficio derivante da questi particolari interventi, è necessario procedere, per la parte non auto consumata in sito, alla cessione dell’energia in favore del GSE.

Il contribuente ha comunque la possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate di voler usufruire dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito, invece che godere della detrazione per i successivi cinque anni.

Tuttavia, per poter meglio comprendere aspetti tecnici e procedurali, è necessario attendere l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

 

A cura di Gianfranco Costa e Alberto De Stefani

Venerdì 29 maggio 2020

 

L’intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico

 

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