Qual è la nozione di Gruppo IVA? In cosa differisce dall’IVA di gruppo?
Analisi dell’agevolazione permessa dalla legislazione europea che può presentare interessanti vantaggi in caso di holding che controllano diverse società a valle.
Introduzione alla nozione di gruppo iva
Il gruppo iva nasce dalla facoltà concessa dall’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE. L’opportunità è stata colta dal legislatore domestico con la Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) che ha introdotto nel D.P.R. iva il Titolo V-bis contenente gli articoli dal 70-bis al 70-duodecies.
Sul punto va poi ricordato il D.M. 6 aprile 2018 e la C.M. n. 19/E/2018.
La disciplina crea una finzione fiscale per cui, pur conservando la loro soggettività giuridica civilistica, i vari soggetti aderenti al gruppo costituiscono un unico soggetto di imposta ai fini iva.
La differenza rispetto all’iva di gruppo appare di tutta evidenza.
Quest’ultima, infatti, si risolve in una sommatoria algebrica delle diverse posizioni iva dei soggetti aderenti. Il gruppo iva, al contrario, determina la nascita di un nuovo soggetto iva.
Una caratteristica fondamentale del gruppo iva è rappresentata dalla irrilevanza ai fini del tributo delle operazioni infragruppo.
Il principio è sancito in modo inequivocabile dall’art. 70 quinquies co 1 DPR 633/1972 a mente del quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.
L’effetto del gruppo iva è quello di offrire in alcuni casi risparmi di imposta e generalmente anche semplificazioni amministrative.
I profili di interesse emergono soprattutto quando le operazioni all’interno del gruppo sono quelle esenti che limitano il diritto alla detrazione.
Nel prosieguo esamineremo le condizioni per accedere al gruppo iva con particolare riferimento alle società holding.
Successivamente esamineremo anche taluni profili di criticità connessi all’istituto.
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La fonte comunitaria
L’art. 11 della direttiva n. 112/2006 prevede che:
“Previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”.
Il successivo par. 2 prevede che uno Stato membro che esercita l’opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’esercizio di tale disposizione.
La previsione comunitaria è alquanto scarna e non prevede particolari vincoli se non i vincoli finanziari, economici ed organizzativi previsti dal legislatore domestico.
Si segnala da subito come i soggetti che possono aderire sono qualificate genericamente come “persone” per cui le stesse potrebbero essere anche persone fisiche.
Ragionevolmente, si deve trattare di un soggetto iva. Il gruppo iva era previsto sin dalla sesta direttiva iva del 1977 entrata in vigore nel 1979.
Passiamo a questo punto ad esaminare la disciplina domestica.
Le condizioni di adesione al gruppo iva: i requisiti soggettivi
L’art. 70-bis, del D.P.R. n. 633 prevede che possono divenire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter.
Al gruppo iva possono aderire solo soggetti iva.
La previsione pare in linea con lo scarno dettato comunitario in quanto non si tratta di un regime esclusivamente riservato alle società.
Per motivi di semplicità, nel prosieguo, potrà accadere che ci riferiremo ai membri del gruppo come se fossero società.
E’ interessante valutare se la holding possa entrare nel regime del gruppo iva.
La C.M. 31.10.2018, n.19/E esclude, al riguardo, le holding pure o statiche, definite come società avent