L’istituto del gruppo IVA consente di considerare come un unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello Stato, che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
In considerazione delle particolari conseguenze derivanti dal possesso dei requisiti di accesso al gruppo IVA, che determinano automaticamente l’inclusione in tale “soggetto unico” delle società interessate, nei casi dubbi è anchepossibile dimostrare che detti vincoli non sussistono, attraverso apposito interpello probatorio.
Gruppo IVA: aspetti generali
Il gruppo IVA (cfr. artt. da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. n. 633/1972, introdotti dalla legge 11.12.2016, 232) è un insieme di società che, ai fini dell’imposta in questione, costituisce un soggetto passivo unico.
All’atto della sua costituzione, i partecipanti al gruppo, pur conservando la propria indipendenza sotto il profilo giuridico, perdono la propria individualità ai fini del tributo.
Per tale ragione, le operazioni infragruppo non assumono rilevanza ai fini IVA.
Al gruppo IVA viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui e associato ciascun partecipante, che e riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1, comma 5, D.M. 06.04.2018).
In considerazione della soggettività unitaria del gruppo IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al gruppo, avendo come controparte un soggetto non partecipante al gruppo medesimo, si considerano effettuate (o acquisite) dal gruppo, il quale sarà il soggetto tenuto alla fatturazione e agli altri adempimenti IVA (risposta ad interpello 01.07.2019, n. 222).
Le relative disposizioni attuative sono contenute nel D.M. 06.04.2018, che ha stabilito, per la fase di prima applicazione, la decorrenza degli effetti dal 2019 se la dichiarazione di costituzione del gruppo era presentata entro il 15.11.2018.
Questi gli argomenti che andiamo ad affrontare:
- I vincoli
- Opzione
- Controllante “non commerciale”
- Controllante persona fisica
- La Controllante non residente
- Interpello
- Il caso
I vincoli
All’istituto del gruppo IVA possono accedere i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i seguenti vincoli (artt. 70-bis e 70-ter, D.P.R. n. 633/1972):
- vincolo finanziario (ex art. 2359, comma 1, n. 1 cc), sussistente quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto;
- vincolo economico, riscontrabile quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;
- vincolo organizzativo, in quanto, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.
In presenza del requisito di tipo finanziario (rapporto di controllo), si presumono sussistenti anche il vincolo economico e quello organizzativo (art. 70-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
Non possono optare per il gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero, nonché i soggetti la cui azienda è s