E’ stato pubblicato il decreto sulle disposizioni attuative relative alla disciplina del cosiddetto Gruppo IVA introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, con riferimento alle modalità operative relative alla fatturazione, registrazione, liquidazioni, comunicazioni periodiche e versamenti. Facciamo il punto della nuova disciplina in questa attenta disamina
E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Entrate il decreto sulle disposizioni attuative relative alla disciplina del cd. Gruppo IVA introdotto dalla legge di Bilancio 2017, con riferimento alle modalità operative relative alla fatturazione, registrazione, liquidazioni, comunicazioni periodiche e versamenti
La legge di Bilancio 2017, divenuta legge 11 dicembre 2016, n. 232 (G.U. n. 297 del 21.12.2016, S.O. n.57), all’art. 1, dai commi 24 a 31, reca la disciplina del gruppo IVA, riconducendola nell’alveo delle norme che istituiscono e disciplinano l’imposta.
La novità è introdotta nel DPR 633/1972, con il nuovo Titolo V-bis, che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies.
Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato il decreto del MEF del 6 aprile 2018, riguardante le disposizioni attuative delle norme relative al cd. gruppo IVA.
La finalità del gruppo IVA
Per effetto della facoltà esercitata agli Stati membri dell’Unione europea (art. 11, della direttiva IVA – direttiva 2006/112/CE) viene considerato come un unico soggetto passivo IVA, l’insieme di persone (fisiche o giuridiche) stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
I requisiti soggettivi e oggettivi del gruppo IVA
Il nuovo articolo 70-bis, del DPR 633/1972, disciplina i requisiti soggettivi per l’accesso alla disciplina di gruppo.
Possono costituire un gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti in Italia e che esercitano attività d’impresa, arte o professione, purché ricorrano congiuntamente i vincoli finanziari, economici e organizzativi stabiliti dalla legge.
Non possono partecipare a un gruppo IVA:
- le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- i soggetti assoggettati a una procedura concorsuale. La norma in commento per individuare la decorrenza delle procedure concorsuali ostative all’ingresso nel gruppo IVA, fa riferimento:
- alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario;
- alla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo;
- alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- alla data del decreto che