Le novità sulla liquidazione IVA di gruppo

una delle principali novità 2017 è la liquidazione dell’IVA di gruppo: sono state modificate le modalità di adesione ma anche la scadenza e i presupposti

conimbriga_minotauroProroga si o proroga no: i professionisti sfogliano la margherita a ridosso della scadenza di oggi 28 febbraio 2017, per comprendere se sussistano i margini per ottenere, sia pure al fotofinish, un differimento del termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Le novità sono numerose e la circostanza autorizzerebbe lo spostamento in avanti del termine. I tempi sono molto ristretti e quindi l’unico mezzo possibile sembrerebbe il ricorso al comunicato stampa che annunci la mancata applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori che invieranno le dichiarazioni tardivamente rispetto al predetto termine.

Dichiarazione Iva annuale

La prima novità è rappresentata dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva sempre in forma autonoma. In buona sostanza sono previste due diverse scadenze. Quella del 28 febbraio, per la presentazione della dichiarazione Iva autonoma e quella del 30 settembre per l’invio della dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Quest’ultima scadenza è stata differita per le società di capitali al 16 ottobre 2017 secondo la modifica, valida però limitatamente al periodo di imposta 2016, apportata dal c.d. decreto Milleproroghe.

A regime, però, il termine previsto per l’invio della dichiarazione Iva annuale è previsto al 30 aprile di ogni anno. Il differimento del termine (rispetto a quello del 28 febbraio) è stato possibile in virtù dell’introduzione dei nuovi obblighi: lo spesometro trimestrale (per l’anno 2017 semestrale) e l’invio dei dati (con periodicità trimestrale) relativi alle liquidazioni periodiche ai fini Iva.

L’Iva di gruppo

Una delle novità più significative riguarda l’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo. Fino lo scorso anno l’adesione alla predetta procedura doveva essere effettuata con la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate del Modello Iva 26. La scadenza coincideva con il termine previsto per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio (16 febbraio).

A seguito delle novità di cui alla legge di Bilancio del 2017 sono state modificate sia le modalità di adesione, ma anche la scadenza e i presupposti.

Con riferimento al periodo d’imposta 2017 e ai successivi la società controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio congiunto dell’opzione per l’Iva di gruppo con la dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno solare durante il quale ha effetto l’opzione. Devono essere indicate le società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo. La scadenza coincide, logicamente con quella prevista per la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Per l’anno 2017 è il 28 febbraio, invece per gli anni 2018 e i successivi coincide con il 30 aprile.

E’ stato però modificato anche il presupposto. E’ necessario che il possesso di più del 50 per cento di azioni o quote delle controllate si protragga per almeno sei mesi. In buona sostanza il controllo deve sussistere almeno dal 1° luglio del 2016 ed in questo caso la società potrà partecipare alla liquidazione Iva di gruppo con decorrenza dall’inizio dell’anno 2017.

Un’ulteriore novità è costituita dagli effetti dell’opzione che è valida fino a revoca o fino a quando venga meno il presupposto del controllo. Pertanto se le società che parteciperanno alla liquidazione dell’Iva di gruppo nell’anno 2017 continueranno ad essere controllate nella successiva annualità, non sarà necessario, almeno per il momento, effettuare alcuna ulteriore comunicazione. E’ stata così considerata inutile una comunicazione dai contenuti pressoché equivalenti a quella effettuata nell’anno precedente. In ogni caso, anche se il presupposto del controllo dovesse permanere nella successiva annualità, sarà comunque possibile revocare l’opzione.

Dall’1 gennaio 2017 non è più previsto neppure l’obbligo di annotare a margine della liquidazione dell’Iva la dicitura secondo cui “il saldo Iva è trasferito alla società controllante” indicandone la partita Iva. D’altra parte le società che non partecipano alla liquidazione Iva di gruppo già sono esonerate dall’obbligo di annotare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi il risultato delle liquidazioni Iva periodiche. E’ sufficiente che a richiesta dei verificatori le società siano in grado di fornire in forma sistematica i dati che hanno concorso alle liquidazioni Iva periodiche.

28 Febbraio 2017

Nicola Forte