La Legge di bilancio 2018 ha innovato anche le regole per la gestione dell’IVA di gruppo. In questo articolo di 12 pagine analizziamo la convenienza del nuovo regime, le condizione per l’accesso, l’opzione, la revoca, i controlli fiscali…
La dimensione intersoggettiva nel settore impositivo dell’IVA ha finora trovato riconoscimento, nell’ordinamento italiano, con la liquidazione IVA di gruppo, disciplinata dall’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, e dal D.M. 13.12.1979.
Si tratta di un particolare metodo di liquidazione dell’IVA che consente alle società controllanti e controllate appartenenti ad un gruppo di compensare, all’interno del medesimo gruppo, le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.
In attuazione di principi di diritto comunitario (art. 11 direttiva 2006/112/CE), l’art. 1, commi 24 e ss., della legge 11.12.2016, n. 232, prevede l’introduzione del “gruppo IVA”, che permette di considerare come un unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello Stato, che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
L’opzione per il gruppo IVA potrebbe consentire un risparmio di imposta se tra le entità aderenti al gruppo ci