Bonus librerie: le domande entro il 28 ottobre 2022

Il prossimo 28 ottobre scadrà il termine ultimo per la presentazione della domanda per fruire del credito d’imposta per il settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati. Esaminiamo la gestione pratica di tale bonus…

Come noto la legge di bilancio 2018 ha istituito un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati (bonus librerie) e, con un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Biblioteche e Diritti d’autore del ministero della Cultura, è stato comunicato che sarà possibile presentare le domande per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente mediante il seguente portale: https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Nota: il bonus è riconosciuto fino ad un massimo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Occorre specificare che non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d’imposta rispetto alla data di presentazione della domanda in quanto non vige il meccanismo del click day.

 

Bonus Liberie: la gestione pratica

domande bonus librerie 28 ottobreAl fine di identificare il contenuto dell’agevolazione in oggetto risulta necessario ripassare i seguenti punti fondamentali:

 

Soggetti destinatari del credito d’imposta e requisiti

il credito spetta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1..

Tali soggetti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  1. sono ammessi al beneficio gli esercenti che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
     
  2. che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale o pe la presenza di una stabile organizzazione in Italia;
     
  3. che abbiano realizzato nel corso dell’esercizio precedente ricavi derivanti da cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati (il limite del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso).

 

Presentazione preliminare della domanda

Ai fini della prenotazione del credito, i soggetti interessati devono provvedere alla compilazione di una apposita domanda esclusivamente online attraverso l’applicativo disponibile sul sito della Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali.

Nota: La direzione ricorda che per l’anno in corso gli operatori interessati dovranno specificare anche le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media, grande) e che devono rinnovare la registrazione al portale anche coloro che hanno presentato istanza per il riconoscimento del credito nello scorso anno o effettuato l’accesso alla piattaforma.

La domanda è composta da tre Sezioni:

  • RCD (si indicano i ricavi di riferimento e contributi de minimis ricevuti dall’impresa);
  • SIT (ove indicare i dati relativi al punto vendita)
  • RAI (ralativa ai rapporti con altre imprese).

 

Bonus Librerie: calcolo del beneficio fiscale

Occorre porre attenzione a particolari voci di spese sostenute (con riguardo al singolo punto di vendita e ai locali di svolgimento dell’attività di vendita di libri) nei limiti previsti dalla norma e alle percentuali di fatturato realizzate nell’anno precedente:

 

Voci di spesa anno precedente e tabella scaglioni di fatturato

  • IMU massimale euro 3.000;
     
  • TASI massimale euro 500:
     
  • TARI massimale euro 1.500;
     
  • Imposta sulla pubblicità massimale euro 1.500;
     
  • Tassa occupazione suolo pubblico massimale euro 1.000;
     
  • Spese per locazione (al netto Iva) massimale euro 8.000 (comprese le spese accessorie come quelle inerenti alla registrazione del contratto e non rientra nella voce di spesa utile il canone di leasing immobiliare);
     
  • Spese per mutuo massimale euro 3.000 (rientrano le eventuali spese accessorie: spese notarili, di perizia, assicurativi, ecc);
     
  • Contributi previdenziali del personale dipendente massimale euro 8.000 (sono esclusi i contributi INPS dei soci).

Nota: si specifica che nelle spese di locazione rientrano il canone e le eventuali spese accessorie (spese registrazione contratto) sostenute dal locatario; in materia di Mutuo si deve considerare il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi e le eventuali spese accessorie (spese notarili, di perizia, assicurative).

Il canone di leasing immobiliare non rientra tra le spese utili per il calcolo del credito d’imposta.

E’ utile rammentare che, ai fini del calcolo delle spese sostenute, si applica sia il criterio di competenza (spese dovute per l’anno 2021) che il principio di cassa (effettivo pagamento nel 2021).

 

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante la percentuale di rilevanza di ciascuna voce di costo indicata sopra, ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante,rileva a secondo del fatturato dell’anno precedente relativo alla vendita di libri ovvero:

  1. fino a euro 300.000 le voci di pesa rilevano al 100%;
  2. da euro 300.000 a euro 600.000 rilevano al 75%;
  3. da euro 600.000 a euro 900.000 al 50 % e oltre i 900.000 euro rilevano al 25%.

 

Comunicazione del credito d’imposta spettante

La Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali dopo aver verificato le istanze provvede al riconoscimento dell’eventuale credito di imposta spettante entro i 30 giorni successivi dalla domanda (l’importo massimo del credito riconosciuto (nel rispetto dei limiti degli aiuti “de minimis”) è pari a 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Nota: per ogni gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito d’imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili.

 

Aspetti fiscali del credito d’imposta librerie

Il credito d’imposta non è imponibile ai fini IRES/IRPEF ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello di comunicazione, da parte della Direzione del Mibact (va utilizzato il codice tributo 6894 con l’indicazione dell’anno in cui è stata presentata la richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta.

Tale credito deve essere poi indicato nel quadro RU del modello redditi dell’anno del riconoscimento del credito d’imposta e nel modello redditi di effettivo utilizzo del credito).

Nota: il credito d’imposta rientra nei limiti degli aiuti di stato in regime “de minimis” e sul sito del Mibac nella sezione “Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali” sono state pubblicate le FAQ aggiornate utili per risolvere alcune casistiche particolari ai fini della presentazione delle istanze.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Venerdì 1 4 ottobre 2022