Domanda Bonus Librerie 2022 entro il 28 ottobre

Anche per il 2022 è stato rinnovato il cosiddetto tax credit librerie. Le richieste devono essere presentate esclusivamente online sul sito dei Beni culturali dal 15 settembre al 28 ottobre 2022.

domanda bonus librerie 2022Come noto, la legge di bilancio 2018 ha istituito, un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (c.d. Bonus Librerie). Gli esercenti interessati possono presentare la domanda per il periodo d’imposta 2021 (da presentare nel 2022).

La misura del bonus è stabilita nella misura massima (nel rispetto dei limiti degli aiuti “de minimis”) di:

  • € 20.000 per gli esercenti che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • € 10.000 per gli altri esercenti di librerie.

 

Bonus Librerie 2022: i beneficiari

Il credito d’imposta è destinato agli esercenti di attività commerciali che possiedono i seguenti requisiti:

  • Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA:
    • 61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”;
    • 79.1 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”;
       
  • sede legale: deve essere situata in Italia o in un paese UE/SEE;
     
  • tassazione: è richiesta la residenza fiscale in Italia (o il possesso di una stabile organizzazione);
     
  • ricavi: devono aver realizzato nell’esercizio di riferimento (2021) ricavi dalla cessione di libri (anche usati, in regime del margine o meno) almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dichiarati.

 

Determinazione del credito

La misura del credito d’imposta in esame è parametrata a specifiche voci di costo (entro un limite massimo) e collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla percentuale di ciascuna voce di costo.

 

Voci di costo
Massimale

IMU

dei locali dove si svolge

la vendita al dettaglio

€ 3.000

TASI

€ 500

TARI

€ 1.500

Imposta pubblicità

€ 1.500

Tassa occupazione suolo pubblico

€ 1.000

Spese locazione al netto dell’IVA

€ 8.000

Spese mutuo

€ 3.000

Contributi previdenziali/assistenziali personale dipendente

€ 8.000

 

Scaglioni di fatturato anno precedente da vendita libri
% di ciascuna voce di costo

Fino a € 300.000

100%

Tra € 300.000 e € 600.000

75%

Tra € 600.000 e € 900.000

50%

Superiore a € 900.000

25%

 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura comunica l’importo spettante.

Il mod. F24 va presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) riportando il codice tributo “6894” (nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del credito d’imposta).

Il credito va indicato nel mod. Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso o utilizzato ma non è tassato ai fini Irpef, Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

 

Modalità e termini di presentazione della domanda

Per accedere al credito d’imposta in esame è necessario presentare in via telematica un’apposita domanda alla DG Biblioteche e Diritto d’Autore, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Merita evidenziare che in sede di compilazione della domanda è richiesta l’indicazione della dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Per la corretta classificazione bisogna fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione UE 6.5.2003 n. 2003/361/CE, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124/2003 come recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18.4.2005 pubblicato sulla G.U. 12.10.2005, n. 238 secondo cui la micro impresa, piccola impresa o media impresa è così individuata.

 

 
Micro impresa
Piccola impresa
Medio impresa

Dipendenti

Meno di 10

Meno di 50

Meno di 250

Fatturato

Non superiore a € 2.000.000

Non superiore a € 10.000.000

Non superiore a € 50.000.000

Totale bilancio

Non superiore a € 2.000.000

Non superiore a € 10.000.000

Non superiore a € 43.000.000

 

Per poter compilare l’istanza di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all’area riservata del citato sito Internet.

 

domanda bonus librerie 2022

 

In sede di registrazione sono richiesti i seguenti dati.

  • Impresa esercente
    • Ragione sociale
    • codice fiscale
  • Legale rappresentante
    • Nome / cognome
    • codice fiscale
    • indirizzo email

Dopo aver generato un file in formato PDF lo stesso va firmato digitalmente.

 

bonus librerie

 

Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data di presentazione della domanda.

Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto un’altra domanda inoltrata successivamente.

Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri l’art. 1, comma 351, Legge n. 234/2021 ha incrementato di € 10 milioni lo stanziamento previsto per il biennio 2022-2023.

Si ricorda che la domanda è composta delle seguenti 3 Sezioni.

 

RCD

Dove indicare i ricavi di riferimento e contributi de minimis ricevuti dall’impresa

SIT

Vengono segnalati i dati riferiti al singolo punto vendita (ad esempio, IMU, TASI, TARI)

RAI

Si elencano eventuali rapporti con altre imprese

 

Faq DG biblioteche e diritto d’autore

Si riportano di seguito le FAQ aggiornate disponibili sul sito Internet della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore.

D. Sono una libreria indipendente, il credito d’imposta annuo massimo riconoscibile, è pari a € 20.000?

R. Si, viene assegnato un massimale di € 20.000 agli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma dall’esercente direttamente.

 

D. Per una società che gestisce “n” librerie l’importo di € 10.000 o € 20.000 riguarda gli ” n ” punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l’intera società?

R. L’importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall’art. 2, comma 1, Decreto n. 215/2018, è riferito al singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 2.

 

D. Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d’imposta?

R. Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (ad esempio, spese registrazione contratto) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (ad esempio, spese notarili, di perizia, assicurativi).

 

D. Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati?

R. Si, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso.

 

D. È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%?

R. Stante la definizione di codice ISBN come segue: ISBN – International Standard Book Number – è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.

Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro. L’ISBN, a partire dall’1.1.2007, è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione.

È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in “libri” anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ma sono soggetti ad IVA al 4%.

 

D. Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati?

R. L’art. 1 comma 2, lett. d), Decreto n. 215/2018 include nella definizione “ricavi complessivamente dichiarati”, i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’attività, risultanti dall’esercizio finanziario precedente la richiesta.

 

D. Le domande effettuate nell’anno corrente fanno riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente?

R. Come stabilito dall’art. 3, Decreto n. 215/2018, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito d’imposta sono riferite agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito d’imposta.

 

D. Con quale codice tributo sarà compensato il credito d’imposta riconosciuto? Ed entro quanto tempo è utilizzabile il credito d’imposta riconosciuto?

Le modalità tecniche di fruizione dell’agevolazione, in compensazione tramite il mod. F24, saranno rese note con apposita Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (*), che sarà emanata, come di consueto, a ridosso del termine iniziale di fruizione e ovviamente indicherà anche il relativo codice tributo.

In particolare, l’agevolazione può essere utilizzata in compensazione ai fini del versamento di tutti i tributi e contributi pagabili tramite F24 (a parte i casi esclusi da specifiche disposizioni), anche oltre l’anno di concessione dell’agevolazione.

(*) Con la citata Risoluzione n. 87/E è stato istituito l’apposito codice tributo “6894”.

 

D. Si ha diritto a parametrare nel credito d’imposta i contributi previdenziali INPS pagati dai soci e quelli obbligatori per i titolari di librerie?

R. No, la lett. h) del comma 1 dell’art. 3, Decreto n. 215/2018, parla di “contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente”.

 

D. Quando si parla, di “importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta” ci si riferisce al fatto che la somma deve essere solo dovuta o anche “pagata” nell’anno precedente la richiesta del credito d’imposta?

R. L’art. 3, comma 2, Decreto n. 215/2018 “le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta”, si riferisce ad importi sia dovuti che pagati nell’anno precedente la richiesta di credito d’imposta.

 

D. La firma digitale da apporre sul modello di domanda redatto dal legale rappresentante, può essere quella dello studio incaricato di assistere la libreria nella presentazione della domanda?

R. La firma digitale necessaria per poter effettuare sia la registrazione che l’invio della domanda, deve essere quella del legale rappresentante della società che richiede il credito d’imposta, come risulta dai dati in possesso della Camera di Commercio.

 

D. Sono in possesso da due mesi dei codici Ateco principali 47.61 e 47.79.1. Precedentemente oltre alla vendita al dettaglio di libri mi occupavo anche della vendita di altri accessori. Quindi è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta, se ho appena cambiato codice Ateco?

R. I codici Ateco principali previsti dal Decreto n. 215/2018, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Pertanto se si possiedono anche gli altri requisiti previsti dall’art. 1 del suddetto Decreto, si potrà accedere alla richiesta per il riconoscimento del credito d’imposta.

 

D. Il canone di leasing immobiliare rientra tra le spese utilizzate per la parametrizzazione del credito d’imposta?

R. Nell’art. 3, Decreto n. 215/2018 le spese per il leasing immobiliare non sono citate. Pertanto tale tipologia di spesa non rientra nella parametrizzazione per il calcolo del credito d’imposta.

 

D. Vi è una priorità nell’attribuzione del credito d’imposta in base alla data di arrivo delle domande?

R. Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito d’imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente.

 

D. Ho già presentato domanda negli anni precedenti, perché quando effettuo una nuova registrazione, al momento di creare una nuova password mi viene proposta quella già utilizzata l’anno precedente?

R. Dipende dalle impostazioni del browser, consigliamo di svuotare la cache e i cookie del proprio browser.

 

D. Come si determina la dimensione dell’impresa (MICROIMPRESA – PICCOLA IMPRESA – MEDIA IMPRESA – GRANDE IMPRESA)?

R. Bisogna fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione UE 6.5.2003 n. 2003/361/CE, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124/2003 come recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18.4.2005 pubblicato sulla G.U. 12.10.2005, n. 238.

 

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A cura di Devis Nucibella

Giovedì 22 settembre 2022