Bonus Editoria: in scadenza al 31 gennaio 2022 le domande per il credito d'imposta

Entro la data ultima del 31 gennaio 2022 è possibile presentare le domande di ammissione per l’anno 2020 e per l’anno 2021 al “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC”, parametrato alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite

Il bonus editoria è stato introdotto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni, nella legge n. 77/2020.

Anche la Commissione europea si è pronunciata sulla compatibilità della misura agevolativa con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato e, con la decisione n. C(2021) 7601 final, pubblicata in data 9 dicembre 2021 sul sito della stessa Commissione Europea, ha approvato il credito di imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2020 e 2021, con riferimento alle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2019 e 2020.

 

Bonus editoria: la gestione pratica del credito d’imposta

bonus editoria scadenza 2022Come detto in premessa le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno tempo sino al 31 gennaio 2022 per presentare le domande di ammissione al credito d’imposta nella misura del 10% relativo alle spese sostenute, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

 

Vediamo nel dettaglio i punti focali della normativa e la gestione pratica del credito d’imposta in oggetto:

Beneficiari del credito d’imposta

Si tratta delle imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requsiti:

  • sede legale in uno Stato dell’Unione Europea;
     
  • residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia, ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
     
  • indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione Ateco “58 Attività Editoriali” con le seguenti specificazioni: 58.13 (edizione di quotidiani) , 58.14 (edizione di riviste e periodici); iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC).

 

Spese ammissibili utili per il calcolo del credito d’imposta per le imprese editrici

Le spese ammesse sono quelle sostenute nell’anno 2019 e nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’art. 4, comma 183, legge n. 3501/2003, e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Nota: le spese sostenute devono essere certificate da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali o da una società di revisione (la certificazione, deve essere rilasciata per ciascun anno di riferimento dell’agevolazione e deve riguardare l’intero bilancio o i soli costi per l’acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020).

 

Calcolo del Credito d’imposta

Il credito di imposta spetta con le seguenti modalità:

  1. in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici è riconosciuto anche per l’anno 2021 nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa;
     
  2. in caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste ammesse si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto; il credito d’imposta non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

 

Incumulabilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, comma 1 e 2, legge n. 198/2016, e al Decreto Legislativo n. 70/2017.

 

Come presentare la domanda

La domanda va presentata, per ciascun anno, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2022 al Dipartimento per l’informazione e l’editoria dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica accedendo all’area del portale impresainungiorno.gov.it (necessita il possesso dello SPID ovvero della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per la domanda risulta necessaria la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000) e, in presenza di un credito di imposta superiore ai 150.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia con l’indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti.

Nota: la dichiarazione sostitutiva deve essere redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la procedura telematica ed attestare le seguenti informazioni:

  • l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione;
     
  • la sede legale dell’impesa e la residenza fiscale dell’impresa;
     
  • che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;
     
  • che l’impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2, c. 1 e 2, legge n. 198/2016, e al D.Lgs. n. 70/2017;
     
  • e che l’impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi;
     
  • le testate edite, per le quali si chiede l’agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio;
     
  • l’importo della spesa sostenuta, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l’agevolazione, e l’elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;
     
  • che la spesa per la carta per la quale si chiede l’agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
     
  • che i costi sostenuti, rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite risultano evidenziati nella apposita certificazione del bilancio redatta per l’anno 2019 e per l’anno 2020 ovvero risultano evidenziate nell’apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 26 gennaio 2022