Sono operative le disposizioni per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato.
Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda.
La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento riguardante la procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Argomenti trattati:
- Il motivo del provvedimento
- A chi si applica il provvedimento
- Casi di esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo dei crediti indebitamente utilizzati
- Approvazione del modello
- Come si presenta in modello
- Il termine ultimo di presentazione del modello
- Come si effettua il pagamento
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Bonus ricerca e sviluppo: il motivo del provvedimento
L’articolo 3 , del decreto legge n. 145 del 2013, come successivamente modificato nel tempo (in particolare dalla legge di Bilancio 2017, dal decreto legge n. 87 del 2018 e dalla leggi di Bilancio 2019 e 2020) ha attribuito a tutte le imprese, cd. bonus ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta nella misura del 25 per cento, elevata al 50 in specifici casi, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017 (commi 15 e 16 della legge n. 232 del 2016), l’utilizzo del credito d’imposta è stato consentito (oltre che alle imprese residenti) anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguissero le attività di ricerca e sviluppo mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Tali disposizioni, contenute nel comma 1-bis, dell’articolo 3 , del decreto legge n. 145 del 2013, sono state oggetto di una norma interpretativa recata dall’articolo 1, comma 72, della legge n. 145 del 2018 (leg