IMU ridotta per immobili locati a canone concordato

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 12 giugno 2023

Una norma agevolativa (introdotta fin dal 2020) permette al proprietario di abbattere di un quarto l’IMU calcolata sull’immobile oggetto di locazione con un contratto a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998.

Proseguendo l’illustrazione delle novità legislative più recenti in tema di IMU, ci occupiamo oggi di un’altra fattispecie agevolativa di recente introduzione a favore degli immobili locati a canone concordato.

Si tratta di quella introdotta a partire dal 2020 e narrata nell’art. 1 comma 760 della L. 160/2019, in base alla quale l’IMU dovuta applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta di un quarto nel caso in cui si tratti di immobile abitativo locato con un contratto a canone concordato ex Legge n. 431/98.

 

Agevolazione IMU per immobili locati a canone concordato

L’agevolazione opera in maniera automatica, ossia a prescindere dalla singola delibera comunale che, eventualmente, può prevedere ulteriori riduzioni.

L’ambito oggettivo dell’agevolazione è costituito dai contratti, ex art. 2 comma 3 della L. 431/98, finalizzati a soddisfare le esigenze abitative durature del conduttore e redatti in conformità alle pattuizioni e alle bozze previste negli accordi territoriali conclusi tra le associazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori.

Il canone non può superare i valori prefissati negli accordi stessi e la durata minima non può essere inferiore a tre anni con una proroga di due anni in due anni, fatta salva la facoltà di disdetta o rinuncia al rinnovo ex art. 2 comma 5 della L. 431/98.

L’agevolazione si applica poi anche ai contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 5 comma 1 della L. 431/1998 ossia a quelli, di durata compresa tra 1 e 18 mesi, atti a soddisfare le esigenze abitative transitorie di carattere oggettivo del locatore o del conduttore e anche in questo caso devono rispettare i limiti di canone, le pattuizioni e la forma indicati negli accordi territoriali.

NdR: ricordiamo che il contratto a canone concordato è necessaria l'attestazione

 

I contratti per gli studenti universitari fuori sede

Inoltre, la stessa agevolazione si applica anche ai contratti stipulati con studenti universitari ex art. 5 comma 2 della L. 431/98, previsti nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore ex RD 1592/33 e L. 508/99, nonché nei Comuni limitrofi, che possono essere stipulati esclusivamente con studenti iscritti a corsi universitari o di formazione post-laurea residenti in un Comune diverso da quello del corso.

Anche in questo caso occorre rispettare i limiti di canone, le pattuizioni e la forma indicati negli accordi territoriali stipulati dai singoli Comuni. La durata del contratto, in questo caso, deve essere compresa tra sei mesi e tre anni.

Inoltre i Comuni possono, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L. 431/98, prevedere ulteriori aliquote più favorevoli per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi territoriali, periodicamente rivisti sulla base delle convenzioni nazionali.

 

Obbligo dichiarativo

Ricordiamo che per le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/1998, è venuto meno l’obbligo dichiarativo.

 

NdR: Ricordiamo che l'alloggio sociale non paga l'IMU

 

a cura di Danilo Sciuto

Lunedì 12 Giugno 2023