Crediti d’imposta beni strumentali Industria 4.0: le regole per il 2023

A chi effettua investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, “ordinari” e/o “Industria 4.0” è riconosciuta un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta calcolato in misura distinta a seconda del periodo di riferimento di effettuazione dell’investimento stesso.
La disciplina dei crediti d’imposta da investimenti in beni strumentali nuovi è stata più volte modificata anche per effetto del susseguirsi di numerosi decreti-legge, intervenuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Questo ed altro, nel corso di questo intervento.

Crediti d’imposta beni strumentali Industria 4.0: i beneficiari

credito imposta beni strumentali 2023La Legge 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), con l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, ha definito la platea di potenziali beneficiari del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi c.d. “Industria 4.0”.

Possono beneficiare della predetta agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell’impresa, a condizione che vi sia:

  • il rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
     
  • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta).

Gli esercenti arti e professioni possono usufruire unicamente del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari”.

Sono escluse dall’agevolazione:

  • le imprese che si trovano in liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali (non quelle che hanno concluso accordi di ristrutturazione, secondo la risposta a interpello 719/2021);
     
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.lgs. 231/2000 (limitatamente agli investimenti effettuati nel periodo di applicazione della sanzione).

 

Gli investimenti agevolabili

In buona sostanza, sono agevolabili tre tipologie di investimenti:

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, è necessario che gli stessi siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ovvero siano ricompresi negli allegati A e B di cui alla Legge 232/2016.

All’interno dell’allegato A sono stati ricompresi tutti i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, tra cui:

  • macchine utensili per asportazione;
     
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (p.e. plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
     
  • le macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
     
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
     
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
     
  • le macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (p.e. macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
     
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
     
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
     
  • macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
     
  • le macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (p.e. RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
      
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

 

Tutti i beni sopra citati devono poter essere controllati per mezzo di C.N.C. (Computer Numerical Control) e/o P.L.C. (Programmable Logic Controller), nonché dotati di:

  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o “part program”;
     
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
     
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
     
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

 

Inoltre, le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
     
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
     
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema “cyberfisico”).

 

All’interno dell’allegato B ed ammessi alle agevolazioni di cui al piano “Industria 4.0” sono ricompresi tutti i beni immateriali connessi e funzionali a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, tra cui:

  • software;
  • sistemi e “system integration”;
  • piattaforme;
  • applicazioni digitali.

 

Sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti in:

  • veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, TUIR;
     
  • beni per i quali il D.M. 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
     
  • fabbricati e le costruzioni;
     
  • beni di cui all’Allegato 3, Legge 208/2015;
     
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

I profili temporali

L’articolo 1, comma 44, Legge 234/2021 (c.d. Legge di bilancio 2022) ha prorogato l’agevolazione dal 2023 al 2025 soltanto con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0″.

Per gli investimenti in beni “ordinari”, l’agevolazione spetta, invece, fino al 31.12.2022 (o nel termine “lungo” del 30.11.2023).

In linea generale, a chi effettua investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, ricompresi negli allegati A e B, Legge 232/2016, effettuati a decorrere dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine lungo del 31.12.2022) e dal 01.01.2023 fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il versamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo complessivo di acquisizione, è riconosciuta un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimento effettuata.

 

Nel dettaglio, per gli investimenti “Industria 4.0” di cui all’allegato A, Legge 232/2016, c.d. “beni materiali 4.0”, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine lungo del 31.12.2022) spetta un credito d’imposta nella misura del:

  • 50% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
     
  • 30% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fra 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
     
  • 10% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fra 10 e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti “Industria 4.0” di cui all’allegato A, Legge 232/2016, c.d. “beni materiali 4.0”, effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o termine lungo del 30.11.2023) spetta un credito d’imposta nella misura del:

  • 40% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
     
  • 20% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fra 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
     
  • 10% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fra 10 e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti “Industria 4.0” di cui all’allegato A, Legge 232/2016, c.d. “beni materiali 4.0”, effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 (o termine lungo del 30.06.2026) spetta un credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
     
  • 10% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fra 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
     
  • 5% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fra 10 e fino a 20 milioni di euro (elevati a 50 milioni di euro, per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, individuati con apposito D.M.).

Nella tabella che segue, una sintesi delle agevolazioni previste per i beni materiali “Industria 4.0”.

 

16.11.2020 – 31.12.2021
(o termine “lungo” del 31.12.2022)
01.01.2022 – 31.12.2022
(o termine “lungo” del 30.11.2023)
01.01.2023 – 31.12.2025
(o termine “lungo” del 30.6.2026)

Credito d’imposta:

  • 50% per investimenti fino a 2,5 mln;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 mln;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 mln.

Credito d’imposta:

  • 40% investimenti fino a 2,5 mln;
  • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 mln;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 mln.

Credito d’imposta:

  • 20% investimenti fino a 2,5 mln;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 mln;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 mln;
  • 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, individuati con D.M., tra 10 e 50 mln (art. 10 del DL 4/2022).

 

Quanto agli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” ricompresi nell’allegato B di cui alla Legge 232/2016, il credito d’imposta è altresì riconosciuto in misura distinta in base al periodo di riferimento dell’investimento.

In buona sostanza, a chi effettua investimenti in beni strumentali immateriali “Industria 4.0” nel periodo intercorrente fra il 16.11.2020 e il 31.12.2023 (o termine lungo del 30.06.2024) spetta un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro effettuati fra il 16.11.2020 e il 31.12.2021, nonché fra il 01.01.2023 e il 31.12.2023 (o termine lungo del 30.06.2024);
     
  • 50% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro effettuati fra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 (o termine lungo del 30.06.2023);
     
  • 15% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati fra il 01.01.2024 e il 31.12.2024 (o termine lungo del 30.06.2025);
     
  • 10% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 1 milione di euro, per gli investimenti effettuati fra il 01.01.2025 e il 31.12.2025 (o termine lungo del 30.06.2026).

 Nella tabella che segue, una sintesi delle agevolazioni previste per i beni immateriali “Industria 4.0”.

 

16.11.2020 – 31.12.2021
01.01.2023 – 31.12.2023 (o termine “lungo” del 30.06.2024)
01.01.2022 – 31.12.2022
(o termine“lungo” del 30.06.2023)
01.01.2024 – 31.12.2024
(o termine “lungo” del 30.6.2025)
01.01.2025 – 31.12.2025
(o termine “lungo”del 30.6.2026)

 

Credito d’imposta:

  • 20% per investimenti fino a 1 mln di euro.

 

 

Credito d’imposta:

  • 50% per investimenti fino a 1 mln di euro.

 

 

Credito d’imposta:

  • 15% per investimenti fino a 1 mln di euro.

 

 

Credito d’imposta:

  • 10% per investimenti fino a 1 mln di euro.

 

 

Si ricorda altresì, in questa sede, che per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” (ovvero non rientranti nell’ambito di Industria 4.0), l’agevolazione sotto forma di credito d’imposta spetta nella misura del:

  • 10% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 2 milioni di euro (1 milione per gli immateriali), effettuati fra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (o termine lungo del 31.12.2022);
     
  • 6% del costo complessivo del bene, per la quota di investimenti fino a 2 milioni di euro (1 milione per gli immateriali), effettuati fra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 (o termine lungo del 30.11.2022).

 

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’articolo 17, D.lgs. 241/97 con i seguenti codici tributo:

  • 6935, quanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”;
  • 6936 quanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;
  • 6937 quanto al credito d’imposta per investimenti in beni immateriali “4.0”;

Non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

In linea generale, per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “Industria 4.0”) il credito d’imposta è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota di 1/3, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le modalità proprie del credito (risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021 e circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2021).

Per i soggetti con ricavi e/o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene:

  • inferiori, pari o superiori a 5 milioni di euro, che hanno effettuato investimenti in beni materiali “ordinari” nel periodo intercorrente fra il 16.11.2020 e il 31.12.2021;
     
  • inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato nel medesimo periodo (16.11.2020 – 31.12.2021) investimenti in beni immateriali “ordinari”,

il credito d’imposta spettante è utilizzabile in compensazione F24 in un’unica quota annuale.

L’utilizzabilità in un’unica quota, quindi, non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione, ovvero nel 2022 (ai sensi dell’articolo 1, comma 1055, Legge 178/2020), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” (effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 1056 – 1058, Legge di bilancio 2021), indipendentemente dall’anno, per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in 3 quote annuali di pari importo, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

L’Agenzia ha inoltre precisato che l’utilizzo del credito in un’unica quota rappresenta una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente potrà utilizzare il credito in 3 quote annuali di pari importo.

Anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Nel caso di investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali rientranti in “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

 

Aspetti contabili e fiscali

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, né rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.

Il credito d’imposta in commento non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (articolo 1, comma 53, Legge 244/2007) né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 pari a 750.000 euro (articolo 34, Legge 388/2000).

Non è applicabile la disciplina di cui al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, D.L. 78/2010).

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020.

La mancata indicazione di tale dicitura, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente credito (ex Legge 160/2019), determina la revoca dell’agevolazione.

E’, tuttavia, possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso riportando la dicitura (“bene agevolabile ai sensi dei commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”) su ciascuna fattura con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.

Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo sopracitato.

In relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali di cui all’Allegato A e B, Legge 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più “semplice” come per il precedente credito ex Legge 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.

In alternativa, è possibile presentare un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tutta la documentazione inerente gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 deve poi essere trasmessa al MISE in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it o, in caso di problemi tecnici, all’indirizzo dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it.

 

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A cura di Federico Camani

Giovedì 30 marzo 2023

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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