Credito d’imposta sanificazione: fino al 7 settembre 2020 è possibile presentate l’istanza

Per accedere al credito d’imposta sanificazione (da non confondere con il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) è necessario presentare una comunicazione delle spese ammissibili tramite l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata entro lunedì 7 settembre 2020

Credito d’imposta sanificazione

Per accedere al credito d’imposta sanificazione (da non confondere con il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) è necessario presentare una comunicazione delle spese ammissibili tramite l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata (a partire dallo scorso 20 luglio) entro lunedì 7 settembre 2020, in via telematica mediante i canali telematici dell’agenzia o tramite il servizio web, direttamente dal contribuente o tramite intermediario.

Nel modello vanno indicate le spese sostenute fino al mese antecedente la data di sottoscrizione della comunicazione (quindi per chi ancora non ha fatto si devono considerare le spese fino al 31/8/2020) nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020 (quindi per chi ancora non ha fatto si devono considerare le spese prevedibili dall’1/9/2020 fino al 31/12/2020).

Il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/E/2020 contengono le procedure da seguire ai fini della fruizione dell’agevolazione.

Il beneficio in esame è stato regolato dall’art. 125 della legge 17/7/2020 n. 77 (conversione con modifiche del Decreto rilancio) che disciplina il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, provvedendo altresì ad abrogare le precedenti disposizioni di cui all’art. 64 del D.L. 18/2020 convertito e art. 30 del D.L. 23/2020.

A chi spetta

Il credito d’imposta spetta a:
– i soggetti esercenti attività d’impresa;
– gli esercenti arti e professioni;
– gli enti non commerciali.

Quali spese sono agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
– alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
– all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad es., mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
– all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
– all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
– all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Vedi anche Credito imposta sanificazione: la pulizia degli impianti di condizionamento

Periodo delle spese

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese è necessario distinguere tra i soggetti che beneficiano del criterio di cassa e di coloro che seguono il criterio di competenza:
– nel primo gruppo rientrano le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata. Questi soggetti potranno beneficiare del credito per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, in base al principio di cassa;
– le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, invece, beneficeranno del credito sulla base del principio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento.

La misura del credito d’imposta

l credito d’imposta “teorico” viene riconosciuto:
– nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
– fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate entro l’11 settembre 2020 determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta potrà essere:
– utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
– ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta può, inoltre, essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
– a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
– presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Cessione del credito

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione del credito andrà effettuata a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta, esclusivamente a cura del soggetto cedente, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario avrà poi l’incombenza dell’accettazione del credito d’imposta in modo da poter essere utilizzato con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

Il credito d’imposta non è tassato

Il bonus per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per approfondire meglio:  Credito d’imposta per sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro

Vincenzo D’Andò

4 settembre 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico