Il prossimo 7 settembre scade il termine ultimo per richiedere il cosiddetto credito d’imposta sanificazione. Con la maxi circolare del 20 Agosto il Fisco è intervenuto con ulteriori chiarimenti su due casi dubbi: la certificazione delle attività di sanificazione e la pulitura degli impianti di condizionamento
Credito imposta sanificazione: quadro normativo di riferimento
L’art. 125, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ha concesso ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché – per effetto della modifica introdotta in sede di conversione in legge – “alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche’ per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 20201.
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Alla circolare n. 20/E del 10 luglio 20202 ha fatto seguito in questi giorni la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori specifici approfondimenti.
Vediamo, quindi, di fare il punto sulla questione, rilevando le regole dettate e la posizione dell’Amministrazione finanziaria.
Il credito imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione: le regole
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art.125 del D.L.n.34/2020, è circoscritto ai seguenti soggetti:
- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del T.U. n. 917/1986;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del T.U. n. 917/1986;
- persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del T.U .n. 917/1986 che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 dello stesso T.U.n.917/1986.
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti3;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art.13-quater, comma 4, del D.