Come previsto dalla normativa emergenziale, è possibile accedere alla NASpI qualora, stante il divieto di licenziamento, l’azienda abbia proceduto a effettuare licenziamenti per GMO a seguito di specifico accordo collettivo aziendale che preveda un apposito incentivo all’esodo: tale condizione vale ovviamente solo per i lavoratori aderenti all’accordo medesimo.
Considerata l’evoluzione della normativa emergenziale e lo slittamento del divieto di licenziamento, anche l’INPS ritorna sull’argomento fornendo chiarimenti in materia.
Risoluzione consensuale nella disciplina emergenziale
Con il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, e in particolare con l’articolo 14, comma 3, è stato disposto che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per G.M.O. di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 (divieto di licenziamento) non trovano applicazione nel caso in cui sia presente un accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori che aderiscono a tale accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per la quale è comunque ammesso l’accesso alla NASpI.
Tale disposizione comporta così anche una particolare modalità di accesso alla NASpI, che si caratterizza proprio per la presenza di un accordo collettivo aziendale tra le parti per p