Licenziamento per GMO: il punto dopo la cessazione del divieto da emergenza Covid-19

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 30 luglio 2021

In seguito alla cessazione del divieto di licenziamento legato all'emergenza da Covid, sono riprese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Lo scopo del presente contributo è quello di fornire un quadro completo della situazione tenendo anche in considerazione i recenti chiarimenti in materia ad opera dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

licenziamento per gmo covidA seguito della cessazione se pur parziale del divieto di licenziamento a causa del periodo emergenziale, riprendono la loro corsa le procedure in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo unitamente alle “procedure conciliative” di cui alla Legge n. 604-1966.

Nota: licenziamenti effettuati per ragioni inerenti l'attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare svolgimento dell'attività lavorativa come previsto dall’articolo 3, della legge n. 604/1966 che non raggiungono le cinque unità.

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: analisi dei divieti ancora in vigore

Prima di guardare alla “procedura conciliativa” è importante apporre dei precisi paletti in “materia di licenziamento” al fine di fissare i divieti ancora oggi in essere ovvero:

Blocco dei licenziamenti ancora in vigore:

le casistiche che restano ancora bloccate dal divieto di licenziamento (imposto dalla normativa per tutelare i lavoratori in epoca COVID-19) sono le seguenti:

  1. Legge n. 69-2021: blocco dei licenziamenti fino alla data del “31 ottobre 2021” per le aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD ovvero per le aziende che possono richiedere la CISOA.
    Nota: trattasi delle piccole aziende che possono contare sull'assegno ordinario o sulla CIG in deroga ad esempio pubblici esercizi, commercio, turismo e agenzie di viaggio, servizi per i datori di lavoro destinatari del FIS, della Cassa integrazione in deroga e dei Fondi di solidarietà bilaterale.
  2. Decreto sostegni-bis n. 73 del 25 maggio 2021 (approvato in via definitiva): previsto un blocco dei licenziamenti fino alla data del 31 dicembre 2021 nei seguenti casi:

    1. per le aziende che possono richiedere la CIGO per il periodo di trattamento autorizzato e collocato entro tale data.
      Nota: il divieto di licenziamento è pertanto legato alla domanda di integrazione salariale ovvero al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.
       
    2. blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che non possono richi