Lo scopo del presente contributo è quello di fornire un quadro completo della situazione tenendo anche in considerazione i recenti chiarimenti in materia ad opera dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
A seguito della cessazione se pur parziale del divieto di licenziamento a causa del periodo emergenziale, riprendono la loro corsa le procedure in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo unitamente alle “procedure conciliative” di cui alla Legge n. 604-1966.
Nota: licenziamenti effettuati per ragioni inerenti l'attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare svolgimento dell'attività lavorativa come previsto dall’articolo 3, della legge n. 604/1966 che non raggiungono le cinque unità.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: analisi dei divieti ancora in vigore
Prima di guardare alla “procedura conciliativa” è importante apporre dei precisi paletti in “materia di licenziamento” al fine di fissare i divieti ancora oggi in essere ovvero:
Blocco dei licenziamenti ancora in vigore:
le casistiche che restano ancora bloccate dal divieto di licenziamento (imposto dalla normativa per tutelare i lavoratori in epoca COVID-19) sono le seguenti:
- Legge n. 69-2021: blocco dei licenziamenti fino alla data del “31 ottobre 2021” per le aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD ovvero per le aziende che possono richiedere la CISOA.
Nota: trattasi delle piccole aziende che possono contare sull'assegno ordinario o sulla CIG in deroga ad esempio pubblici esercizi, commercio, turismo e agenzie di viaggio, servizi per i datori di lavoro destinatari del FIS, della Cassa integrazione in deroga e dei Fondi di solidarietà bilaterale. -
Decreto sostegni-bis n. 73 del 25 maggio 2021 (approvato in via definitiva): previsto un blocco dei licenziamenti fino alla data del 31 dicembre 2021 nei seguenti casi:
- per le aziende che possono richiedere la CIGO per il periodo di trattamento autorizzato e collocato entro tale data.
Nota: il divieto di licenziamento è pertanto legato alla domanda di integrazione salariale ovvero al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.
- blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che non possono richi
- per le aziende che possono richiedere la CIGO per il periodo di trattamento autorizzato e collocato entro tale data.