Legge 21/5/2021 n. 69 testo coordinato conversione DL 41 decreto sostegni uno

Pubblichiamo il testo coordinato della Legge 69/2021 di conversione del DL 41 del 22/3/2021, il cosiddetto Decreto Sostegni uno

Pubblichiamo il testo coordinato della Legge 21/5/2021 n. 69 di conversione del DL 41 del 22/3/2021, il cosiddetto Decreto Sostegni uno

La legge 21/5/2021 n. 69 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 120 del 21/5/2021, supplemento ordinario.

Siccome con la conversione in Legge sono state apportate tante novità al decreto da convertire il testo ha preso da qualcuno il nome “giornalistico” di decreto sostegni bis, ma in realtà la Legge 21/5/2021 n. 69 è “solo” la conversione del precedente decreto sostegni uno, il n. 41/2021.

CommercialistaTelematico analizzerà giorno per giorno tutte le novità da conoscere, a partire già da lunedì 24 maggio, quando sono già previsti in pubblicazione due articoli di approfondimento.

Il decreto sostegni convertito nella Legge 21/5/2021 n. 69 si compone di 43 articoli suddivisi in 5 titoli:

– Titolo I (Sostegno alle imprese e all’economia) contenente gli articoli da 01 a 6-novies;
– Titolo II (Disposizioni in materia di lavoro) contenente gli articoli da 7 a 19;
– Titolo III (Misure in materia di salute e sicurezza) contenente gli articoli da 19-bis a 22-bis;
– Titolo IV (Enti territoriali) contenente gli articoli da 23 a 30-sexies;
– Titolo V (Altre disposizioni urgenti) contenente gli articoli da 31 a 43.

Ad esempio, tra le norme da conoscere:

• sono previsti ritocchi alla disciplina del contributo a fondo perduto spettante ai titolari di partita Iva, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, qualora nel 2020 abbiano avuto un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019.
• l’indennizzo in questione non può essere pignorato;

In merito al contributo a fondo perduto il comma 4 dell’articolo 1 così recita:

 Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

Il comma 5 aggiunge:
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della
partita IVA.

Esenzione prima rata IMU 2021

Ai contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 41/21 è riconosciuta anche l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’Imu 2021 dovuta in relazione agli immobili posseduti nei quali i soggetti passivi sono anche gestori delle attività che vi sono esercitate.

Agevolazioni contratti di locazione

Estesa ai contratti di locazione stipulati prima del 2020 la misura in virtù della quale gli affitti per immobili a uso abitativo non incassati sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile, non più dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (come precedentemente stabilito dalle regole generali sull’imputazione dei redditi fondiari – articolo 26, Tuir), ma provandone la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

 

Puoi consultare la sezione di CommercialistaTelematico dedicata degli approfondimenti relativi al decreto sostegni

 

Sabato 22 maggio 2021

 

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