Tra gli eventi imprevedibili che intervengono nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, e che possono dare luogo a variante contrattuale, è incluso certamente il significativo aumento dei prezzi dei materiali.
Al fine di contrastare i fenomeni inflazionistici che hanno interessato il caro prezzi negli appalti pubblici, è intervenuto il Legislatore con distinti provvedimenti.
Il trattamento fiscale delle maggiorazioni rispetto ai corrispettivi contrattuali concordati.
Revisione dei prezzi di un appalto pubblico: riferimenti normativi
In materia di appalti pubblici, un primo intervento finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è stato realizzato mediante l’approvazione dell’art. 1, septies, D.L. 25.05.2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) convertito, con modificazioni, dalla legge 23.07.2021, n. 106.
Successivamente, sempre con riferimento agli esponenziali aumenti dei prezzi non solo dei materiali da costruzione, ma anche dei carburanti e dei prodotti energetici, il Legislatore è intervenuto attraverso l’art. 26, D.L. 17.05.2022, n. 50 (cd. “Decreto Aiuti”), convertito in L 15.07.2022, n. 91.
Anche in questo caso, con esplicito riferimento al settore dei lavori pubblici, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, è stata prevista l’applicazione, per il 2022, di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari.
In particolare, è stata introdotta una deroga al procedimento di aggiornamento annuale dei prezzari regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022).
I nuovi prezzi, con esplicita esclusione di contratti di sola fornitura o servizi, sono stati applicati:
- ai lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, con offerte presentate entro il 31.12.2021;
- con utilizzo transitorio ai bandi fino al 31 marzo 2023;
Relativamente alla somma liquidabile delle maggiorazioni è stato stabilito che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento.
Tenuto conto della persistenza della situazione congiunturale legata essenzialmente a processi inflazionistici, il Legislatore è intervenuto una terza volta per cercare di fronteggiare le conseguenze negative per operatori economici e Stazioni Appaltanti dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi, anche per le procedure di gara avviate tra il 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Con riferimento ai nuovi lavori l’art. 1, comma 369, e seguenti L. 29.12.2022, n. 197 (caro materiali) ha stabilito l’obbligo per le regioni di procedere ad un nuovo aggiornamento dei prezzari regionali, da attuare entro il 31 marzo 2023.
Relativamente alle misure per le opere in corso di esecuzione (art. 1, comma 458, L. n. 197/22, attraverso l’introduzione di un nuovo comma 6-bis, nell’art. 26, D.L. n. 5