Plusvalenze da cripto-attività? Il versamento dell’imposta passa dal codice tributo 1715, senza possibilità di rateizzazione. Una gestione fiscale che impone attenzione a soglie, documentazione e tempistiche. Scopri cosa serve sapere per evitare errori e affrontare correttamente gli obblighi dichiarativi.
Codice tributo 1715: guida al versamento dell’imposta sulle plusvalenze da criptoattività
Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), il legislatore ha definito un quadro normativo organico per la fiscalità delle cripto-attività, chiarendo in modo definitivo che le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di criptovalute e token rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria, di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR.
In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito – con Risoluzione n. 36/E del 27 giugno 2023 – il codice tributo 1715, destinato al versamento dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze da cripto-attività.
Quando si utilizza il codice tributo 1715
Il codice 1715 va utilizzato dai contribuenti che, nel corso dell’anno d’imposta, hanno realizzato plusvalenze a seguito della cessione di cripto-attività, a condizione che il saldo delle plusvalenze nette superi la soglia di 2.000 euro. L’imposta è pari al 26% dell’importo imponibile e deve essere versata utilizzando il modello F24, barrando la sezione “Erario” e indicando l’anno di riferimento (es. 2024 per le plusvalenze realizzate nel corso del 2024).
Il versamento con codice tributo 1715 avviene in occasione della scadenza del saldo delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, e trova collocazione nel quadro RT del modello Redditi PF, o nel quadro W del modello 730 per chi utilizza tale modulo. È importante che il contribuente disponga della necessaria documentazione delle operazioni eseguite e del prezzo di acquisto delle cripto-attività. Attenzione infatti, perchè in assenza di tale documentazione, il costo d’acquisto si presume pari a zero, con conseguente tassazione dell’intero corrispettivo incassato.
La questione della rateazione: nessuna possibilità per il codice 1715
Un dubbio molto diffuso tra i professionisti riguarda la possibilità di rateizzare l’imposta dovuta con il codice tributo 1715, analogamente a quanto avviene per altre imposte dichiarative (come l’IRPEF o le addizionali regionali/comunali). In realtà, alla data attuale, non è ammessa alcuna forma di rateizzazione per l’importo da versare con il codice tributo 1715. Questo è confermato anche dalle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività deve essere versata in un’unica soluzione.
L’impossibilità di rateizzare deriva dal fatto che l’imposta sostitutiva – a differenza dell’IRPEF – non rientra tra quelle rateizzabili ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997, salvo specifiche disposizioni normative che al momento non risultano emanate.
Ovviamente ci risulta stranissima tale situazione: sostanzialmente, tutto ciò che si deve versare in occasione del saldo di quanto dovuto da dichiarazione dei redditi (e primo acconto) si può rateizzare ma non l’imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi da criptoattività! La motivazione quale potrà essere? Solo la necessità di incassare dei soldi al più presto…? Oppure una dimenticanza…?
Attenzione a non confondere con la rivalutazione o la regolarizzazione
È opportuno distinguere il codice 1715 da altri codici tributo istituiti per finalità diverse ma spesso confuse:
- “1716” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito”;
- “1717” denominato “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Solo queste fattispecie – rivalutazione o regolarizzazione – consentono la rateazione dell’imposta dovuta, secondo le modalità specificamente previste dalla normativa di riferimento.
Considerazioni operative per il contribuente e per il professionista
Alla luce di quanto sopra, il contribuente che realizza plusvalenze da cripto-attività deve pianificare il proprio carico fiscale tenendo conto dell’impossibilità di rateizzare l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva. È quindi consigliabile:
- monitorare le operazioni effettuate nel corso dell’anno e i relativi valori di carico;
- valutare, se conveniente, l’opzione per la rivalutazione delle cripto-attività, nei casi consentiti;
- predisporre il modello F24 con attenzione, indicando correttamente il codice tributo 1715, l’anno di riferimento e l’importo da versare, senza indicazioni di rateazione.
L’assenza di una possibilità di frazionamento dell’importo in rate può rappresentare un onere significativo per i contribuenti con portafogli cripto-rilevanti. Resta pertanto auspicabile, anche in sede di prossimi interventi legislativi, un intervento normativo che consenta maggior flessibilità nei versamenti della sostituitva da criptoattività, analogamente a quanto già previsto per altri regimi.
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