Per l’anno 2024 l’imposta del 26% sulle plusvalenze da valute virtuali si applica solo sulla parte eccedente euro 2.000. Tale franchigia, nello stesso limite, si applica anche per i guadagni maturati nell’anno 2023, così come chiarito l’Agenzia delle Entrate con la FAQ del 30 aprile scorso.
A partire dal 1° gennaio 2025, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, tutte le plusvalenze saranno integralmente imponibili, senza alcuna franchigia. L’intervento ripercorre la normativa di riferimento, le regole applicative, proponendo esempi di compilazione dei quadri RT ed RW, sia per coloro che, nel periodo d’imposta 2024, hanno solo detenuto moneta virtuale che per i soggetti che hanno registrato plusvalenze attraverso il cosiddetto “prelievo da wallet”.
Criptovalute e Fisco: definizione, tassazione e dichiarazione 2025
Definizione di criptovalute
Come previsto dalla legge 29.12.2022, n. 197 “…le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente…”, utilizzando la tecnologia blockchain o similari. Ci si riferisce alle cd. monete virtuali, quali bitcoin, ether, utility token, ed NFT.
Non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
La circolazione delle criptovalute quale mezzo di pagamento si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.
Come precisato in sede ministeriale (cfr. Risoluzione n. 72 /E diramata dalla Direzione Centrale Normativa in data 02/09/2016) si tratta di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.
Caratteristiche delle criptovalute
Le criptovalute hanno due ulteriori fondamentali peculiarità.
In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico, bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi.
In secondo luogo, vengono emesse e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici. In sostanza, vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner.
Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione software.
Per utilizzare le criptovalute, gli utenti devono entrarne in possesso: – acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale – accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alterativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scam