Errori sulle plusvalenze da realizzi di criptovalute: correzione sempre possibile

Scopriamo come il contribuente può rimediare se in passato non ha correttamente applicato la franchigia di 2.000 euro sulle plusvalenze da criptovalute.

L’occasione della FAQ dello scorso 30 aprile, nella quale l’Agenzia è intervenuta sul tema delle plusvalenze su realizzi di criptovalute, ci dà l’opportunità per precisare qualcosa che può essere utile al contribuente che ha erroneamente assoggettato a tassazione determinati importi.

Plusvalenze da realizzo di criptovalute

plusvalenze criptovaluteÈ noto come, per i soggetti “privati” (ossia che non si trovano nell’ambito di attività di impresa), il realizzo di criptovalute possa generare plusvalenza imponibile ex articolo 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR; tale norma infatti prevede che rilevino fiscalmente, come redditi diversi:

“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”

Secondo il comma 9-bis dell’art. 68 dello stesso TUIR, le plusvalenze sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto delle stesse. Il costo, è importante rilevarlo, va documentato a cura del contribuente, in base a “elementi certi e precisi”, in assenza dei quali, il costo si considera pari a zero.

Tali plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva, che fino al 2024 è del 26%, ma dal 2025 passerà al 33%.

NdR: puoi vedere anche:  Criptovalute e l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze

La compilazione del modello Redditi 2025

Per le plusvalenze da cessioni/realizzo di criptovalute, nel modello Redditi2025 si deve compilare:

  • la sezione V-A per la determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze;
  • la sezione V-B per la liquidazione dell’imposta.

Fino al 2024, inoltre, la plusvalenza ha rilevanza fiscale solo se eccedente i 2.000 euro.

Al riguardo, è stato precisato (anche dalla FAQ del 30 aprile scorso), che la base imponibile è assunta per la parte che eccede tale importo. In caso di plusvalenza per euro 2.100, quindi, non verrà tassata l’intera somma, ma solo l’eccedenza di 100.

 

Cosa cambia dal 2025?

A partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025, tale “franchigia” è stata eliminata (ma ovviamente questo è un discorso che interessa Redditi26 e non quelli di quest’anno).

 

E se il contribuente ha ignorato la franchigia di 2.000 euro?

Può essere accaduto, tuttavia, che il contribuente abbia erratamente assoggettato ad imposizione l’intera somma, e non soltanto l’eccedenza di 2.000 euro. In tal caso, sarà ovviamente possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore liquidando l’importo corretto della sostitutiva e procedendo con la richiesta di rimborso.

L’errore a cui ci riferiamo potrebbe essere stato frutto del fatto che le istruzioni ai modelli Redditi2024 facevano intendere che fosse interamente assoggettata a imposizione la somma delle plusvalenze realizzate quando risultavano superiori a 2.000 euro.

La problematica non dovrebbe invece verificarsi (salvi ovviamente gli eventuali errori materiali) con riferimento al modello di quest’anno, le cui specifiche tecniche prevedono chiaramente che si deve sottrarre 2.000 euro dalle plusvalenze realizzate.

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività erroneamente applicata potrà essere chiesta – come detto – a rimborso; tale istanza andrà presentata, come da regola generale, entro 48 mesi dal versamento.

L’istanza è validamente presentata attraverso la trasmissione telematica della dichiarazione integrativa a favore modello Redditi24 (se l’errore è stato commesso per i redditi dell’anno scorso).

In merito all’utilizzo di tale eccedenza di versamento in compensazione (e non a rimborso), si rileva che la struttura del modello dichiarativo non consente di segnalare l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza versata a saldo dell’imposta sostitutiva su cripto-attività.

Il rigo RX21, relativo al credito per eccedenza in colonna 3, non prevede la compilazione della colonna 5 per l’utilizzo in compensazione, ma solo la colonna 4 relativa alla richiesta di rimborso.

Si tratta di una soluzione che non ha motivi giuridici alla base, ma al momento, si ripete, non è materialmente possibile agire per la compensazione.

 

Fonte: FAQ 30 Aprile 2025: redditi derivanti da plusvalenza su criptovalute

 

Spoiler: Giovedì 3 Luglio 2025 terremo un webinar sulla dichiarazione dei redditi per chi opera in criptovalute,
con relatore Dario Deotto per la parte scientifica e Dott. Maurizio Nadalutti per la parte operativa.

 

Ndr: potrebbe interessarti anche…Come determinare la plusvalenza se l’operazione fiscalmente rilevante è preceduta da conversioni “cripto su cripto”

 

Danilo Sciuto

Martedì 27 Maggio 2025