Proponiamo una guida alla compilazione dei righi del quadro RS del modello Redditi 2025 per chi ha affrancato le riserve in sospensione di imposta. Per aiutare i consulenti a gestire l’affrancamento, elenchiamo analiticamente le riserve interessate dalla normativa.
Con il D.M. 27 giugno 2025 dell’Economia e delle Finanze, sono state emanale le disposizioni attuative dell’art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, con il quale si dispone che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere oggetto di affrancamento, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10%.
L’Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta
I contribuenti interessati all’iniziativa sono:
- le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria nel momento in cui è intervenuta la rivalutazione o l’iscrizione della riserva o del fondo: ne deriva, pertanto, che si devono ritenere non interessate quelle che, in tale periodo di imposta, risultavano essere in contabilità semplificata, ancorché ordinaria;
- le società di capitale e gli enti commerciali, comprese le società a responsabilità limitata che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del Tuir);
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Ai fini procedurali, l’operazione di affrancamento consente di “liberare” i saldi attivi, le riserve e i fondi e, quindi, in concreto, viene meno lo status particolare della “sospensione d’imposta”, con la conseguenza che nelle situazioni di distribuzione, le somme in essi accantonate non sono assoggettate a tassazione in capo al soggetto.
In ogni caso, si deve tenere presente che la distribuzione di saldi attivi di rivalutazione, successiva all’affrancamento, determina il venir meno della possibilità, per il soggetto che ha effettuato la rivalutazione, di usufruire del credito d’imposta corrispondente all’imposta sostitutiva a suo tempo pagata.
Tale credito è stato previsto per evitare la doppia tassazione in capo alla società delle somme distribuite: inizialmente tramite l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione e successivamente con la liquidazione delle imposte dovute all’atto della distribuzione.
Inoltre, è opportuno tenere presente che, poiché l’affrancamento consente di evitare la tassazione in capo alla società al mo