Testo coordinato DL Sostegni Bis in Legge 23 luglio 2021 n. 106 (tra cui proroga imposte al 15 settembre)

La Legge 106/021 contiene anche la proroga al 15 settembre della scadenza per il pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP… e tante altre novità rispetto al testo del Decreto Legge 73/2021

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24/7/2021 la tanto attesa legge di conversione del Decreto Sostegni-Bis, il decreto 25/5/2021 n. 73 che contiene anche “ufficialmente” la proroga della scadenza prevista per il pagamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP.

Pubblichiamo (clicca sul tasto rosso in fondo a questo articolo) il testo coordinato della Legge con il Decreto, precisando che in fase di conversione sono state aggiunte tantissime novità, che naturalmente saranno affrontate giorno per giorno su CommercialistaTelematico.

Intanto segnaliamo alcuni dei principali provvedimenti da ricordare.

Proroga proroga delle imposte al 15 settembre per soggetti connessi ISA

Art. 9 – ter: Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

 

 

Proroga versamenti imposta sostitutiva rivalutazioni dei valori dei terreni e delle partecipazioni societarie

Il comma 4-bis dell’articolo 14, introdotto alla Camera, proroga dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.

La facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata da ultimo prorogata al 1° gennaio 2021 dalla Legge di Bilancio 2021.

 

Modificati i termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione

L’articolo 1-sexies rimodula i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 per alcuni istituti di definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione.

In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 68, comma 3 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-legge Rilancio, n. 34 del 2020), dall’articolo 13-septies del decreto-legge Ristori (decreto-legge n. 137 del 2021) e dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021).

Tale comma 3 è relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 delle somme dovute per alcuni istituti di definizione agevolata, ovvero per la cosiddetta “rottamazione-ter” (di cui agli articoli 3 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto legge n. 34 del 2019), della “rottamazione risorse proprie UE” (di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018) e del “saldo e stralcio” delle cartelle (di cui all’articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio 2019).

Le disposizioni vigenti prevedono che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determini l’inefficacia di tali definizioni qualora:

  • il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021;
  • il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

    Per effetto delle modifiche in esame vengono rimodulate le predette scadenze e in particolare si considera tempestivo, tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente:

  • entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
  • entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

L’articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020.

Il comma 2-bis estende il credito, a determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto, nonché ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il comma 2 prevede che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta previsto dal sopracitato articolo 28 spetta in relazione ai canoni versati (canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 finale Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e delle successive modifiche.

In merito alla disciplina europea degli aiuti di Stato nell’epidemia da COVID-19 si rinvia alla lettura del relativo tema web consultabile sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 1.910,6 milioni di euro per l’anno 2021 rinviando all’articolo 77 che contiene le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.

 

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali

L’articolo 4-bis sostituisce l’articolo 6-novies del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, in materia di locazioni non abitative.

Tale articolo prevede un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.

Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

L’articolo aggiuntivo approvato alla Camera aggiunge ulteriori elementi a questa norma, disponendo che il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro – in buona fede – per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021, ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziarlo concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa.

La rinegoziazione del contratto riguarda in particolare i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il l° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno precedente e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo 1’8 marzo 2020.

 

Esenzione IMU 2021 per gli immobili oggetto di convalida di sfratto

L’articolo 4-ter esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021.

La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021.

Viene istituito presso il Ministero dell’interno un Fondo destinato al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021, a cui si provvede a valere sulle norme di copertura del provvedimento in parola.

 

Differimento della TARI

L’articolo 9-bis proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021.

Le norme in commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Credito d’imposta organismi sportivi

L’articolo 10, comma 1, reitera per l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020.

I commi 3 e 4 dell’articolo 10 disciplinano l’istituzione e le modalità di riparto, per l’anno 2021, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (nel testo originario la dotazione era di 56 milioni), in termini di tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19.

 

Modifica dei termini di applicazione dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive

Il comma 13-quater dell’art. 10, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura, modifica i termini di avvio dell’applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport (decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021) emanati in attuazione della legge 86/2019.

Il comma 13-quinquies interviene sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal D.Lgs. 39/2021.

 

Credito d’imposta POS

Aumenta dal 30% al 100% la misura del credito d’imposta spettante per le commissioni pagate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l’operatore economico adotta strumenti di pagamento elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto.

Inoltre, per coloro che, in quello stesso intervallo temporale, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, spetta un credito di imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione – in riferimento al costo sostenuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro e nella misura del 70% (soggetti con ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 200mila euro), del 40% (ricavi/compensi fino a 1 milione), del 10% (ricavi/compensi fino a 5 milioni).

Altri incentivi sono stati fissati per chi acquista, noleggia o utilizza strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi; in questo caso, il limite massimo di spesa agevolabile passa a 320 euro, mentre il bonus spetta nella misura del 100%, del 70% o del 40% a seconda dei ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente. Anche le misure su commissioni e crediti d’imposta Pos erano presenti nel Dl 99/2021 (commi 10-12).

 

Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»

L’articolo 11-ter riproduce l’articolo 5 del D.L. n. 99/2021.

Il comma 1 dispone l’erogazione delle quote del contributo agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, successive alla prima e spettanti nell’ambito della misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”, in un’unica soluzione, a determinate condizioni. 

 

Esenzione plusvalenze capital gain start-up innovative

L’articolo 14 esenta temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.

Condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (come individuate cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), nonché siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e siano possedute per almeno tre anni.

Il comma 1 chiarisce che, al fine dell’esenzione predetta, sono agevolati gli investimenti nel capitale delle start up innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012.

Il comma 2, ricalcando la formulazione del precedente comma 1, esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative.

Anche in tal caso, condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative (come individuate cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015), e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

 

Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

L’articolo 18 incide sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali.

In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento – emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

La condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, permane per le procedure esecutive individuali.

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 32)

Semplificato l’accesso dei bed & breakfast al bonus sanificazione, ossia al credito d’imposta del 30% delle spese sostenute per “bonificare” ambienti e strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi a tutela della salute di lavoratori e utenti, ripristinato per i mesi di giugno, luglio e agosto: l’incentivo spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite – viene ora specificato – dello specifico codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate tramite autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

26 luglio 2021

scarica qui sotto il testo integrale della legge di conversione n. 106/2021 del decreto Sostegni-bis

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