Proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 delle imposte

Con l’approvazione avvenuta ieri da parte del Senato della legge di conversione del decreto Sostegni bis è stata finalmente confermata ufficialmente la nuova proroga al 15 settembre 2021 – senza alcuna maggiorazione – dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA (compresi i contribuenti minimi e i forfettari e i soci di società soggette appunto agli ISA).

La nuova scadenza dei versamenti al 15 settembre

L’art. 9-ter della Legge di conversione (NdR: n. 106 del 24/7/2021) del decreto Sostegni bis (il D.L. 73 del 25/5/2021) proroga al 15 settembre 2021 – senza alcuna maggiorazione – i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 31 agosto 2021.

Soggetti che possono usufruire della proroga dei versamenti

Tale proroga riguarda i soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle finanze;
     
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
     
  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
     
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
     
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (come ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.
Visto che la proroga al 15 settembre che è stata inserita nel DL 73/2021 riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l’ulteriore rinvio riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno che erano invece esclusi dalla proroga ex DPCM 28 giugno 2021.

Nel rispetto dei queste condizioni viste sopra, la proroga al 15 settembre senza maggiorazione, è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel già scritto arco temporale come ad esempio:

  • Società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
     
  • Società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

La proroga si estende ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette come ad esempio contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento degli ISA e diritto camerale.

Sembra che si potranno mantenere, volendo, le eventuali rate in scadenza dal 16/9 in avanti, aggiungendo ovviamente gli interessi. Non sembra che la rata del 15/9/2021 possa essere spostata di un mese con l’aggiunta dello 0,40% ma per questi ultimi dettagli aspettiamo il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale ed eventuali successivi chiarimenti ufficiali.

 

Le scadenze dei contributi INPS

La scadenza prorogata al 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi INPS, sia quelli delle aziende individuali che per i soci delle società di persone e anche quelli dovuti dai soci di SRL artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”  in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata (ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2007 n. 173 e 25 settembre 2013 n. 59).

Non slittano quelli sul minimale, con la “cifra fissa”.

Anche il versamento del saldo IVA slitta al 15 settembre

In merito al versamento differito del saldo IVA relativo al 2020, si applica la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021.

Questo sulla base di quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2019 in relazione alla proroga del DL 34/2019, questa maggiorazione è applicabile sono fino al 30 giugno 2021.

 

I soggetti non ricompresi nell’elenco sopra ricordato non hanno avuto proroghe delle scadenze e quindi per loro le imposte dovute (IRPEF e addizionali, cedolare secca e altre sostitutive) rimangono fissate alle ordinarie scadenze, quindi dovevano essere versate entro il 30 giugno o entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

A cura di Gianfranco Costa

Venerdì 23 luglio 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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