Il Decreto Sostegni bis ha disposto che, a favore dei soggetti che compiono meno di 36 anni nell’anno di acquisto della prima casa di abitazione, qualora la cessione sia soggetta ad IVA, è attribuito un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in sede di acquisto dell’immobile.
Per le compravendite non soggette a IVA è applicabile l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Vediamo come intervenire senza errori nella dichiarazione dei redditi
Il bonus prima casa under 36
Come noto l’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della prima casa di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36).
Le agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021 (Circolare 04.02.2022 n. 3/E, paragrafo 3.2).
La norma prevede i seguenti benefici per :
- le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
- le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
- i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Soggetti interessati
Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:
- non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il primo requisito, di carattere anagrafico, limita l’applicazione delle agevolazioni ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.1).
Quindi, per gli atti stipulati nel corso dell’anno 2021 il beneficio riguarda i nati dal 1° gennaio 1986 in poi, mentre per gli atti stipulati nel corso del 2022 il beneficio riguarda i nati dal 1° gennaio 1987 in poi.
Il secondo requisito è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA in coerenza con la ratio agevolativa della norma stessa.
Detto requisito circoscrive l’ambito di applicazione delle agevolazioni a un valore di carattere economico, riferito alle risultanze dell’ISEE, ordinario o corrente, della parte acquirente, il cui valore non deve superare euro 40.000 annui (Circolare 14.10.2021 n. 12/E, paragrafo 1.2).
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, l’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo