La comunicazione delle spese ammissibili per il bonus sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal Decreto Sostegni bis può essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha recentemente approvato il modello per comunicare le spese sostenute, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione, e consentire, così, l’individuazione della quota fruibile.
Credito d’imposta sanificazione: la normativa di riferimento
L’articolo 32, del decreto Sostegni bis veicolato nel decreto legge 73/2021, introduce per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
In particolare il comma 1, dispone che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso dell’apposito codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.
Tale credito è riconosciuto altresì per le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
La finalità dell’intervento, c