I commi 7 ed 8 dell’art. 38 del Decreto-Legge n. 34 del 2020 (il c.d. “Decreto rilancio”), convertito in Legge n° 77 del 2020, hanno introdotto l’art. 29-bis del DL 179/2012 ed il comma 9-ter dell’art. 4 del Decreto-Legge n. 3 del 2015, convertito in Legge n. 33 del 2015,[1] che prevedono agevolazioni fiscali in regime “de minimis”, alternative (per le sole start-up innovative) a quella prevista dall’art. 29 dello stesso decreto. Essa è destinata alle sole persone fisiche, qualunque sia la loro professione, e rappresenta un modo più agile per incentivare l’investimento, anche indiretto e compresa la modalità on line (crowdfunding), nel capitale sociale nelle start-up innovative, comprese quelle a vocazione sociale, e più vantaggioso perché la detrazione fiscale è più alta rispetto a quella prevista dall’art. 29 anche se l’importo massimo dell’investimento agevolabile è più contenuto.
[NdR: segnaliamo, in quanto potrebbe essere di interesse per i gentili lettori, che l'art. 14 del D.L. 73/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/5/2021 - il cosiddetto Decreto Sostegni-bis - ha introdotto ancora altre agevolazioni per le start-up e PMI innovative, in particolare la non tassazione di plusvalenze al momento di cessione di quote societarie, al ricorrere di determinate condizioni. Questo argomento sarà naturalmente oggetto di successivi interventi su CommercialistaTelematico]
Le agevolazioni IRPEF
Il comma 1 dell’art. 29-bis del DL 179/2012 in combinato disposto con l’art. 9 del Decreto attuativo del Ministero delle Sviluppo Economico del 28 Dicembre 2020 prevede che, a decorrere dal 1° Gennaio 2020, in alternativa all’agevolazione prevista dall’art. 29 dello stesso decreto-legge, dall’IRPEF – Imposta sul reddito delle persone fisiche lorda si può usufruire della detrazione di un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale o nella riserva di sovrapprezzo delle azioni di una o più start-up o PMI innovative direttamente od anche per il tramite di OICR – Organism