Bonus ristoranti: contributo a fondo perduto a favore operatori della ristorazione

Il bonus ristoranti è destinato all’acquisto di prodotti, anche vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione

L’articolo 58 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), istituisce un Fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2020 al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione, il cosiddetto bonus ristoranti, con lo scopo di sostenerne la ripresa e la continuità della loro attività e per ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:
– 56.10.11 (ristorazione con somministrazione),
– 56.29.10 (Mense) 
– 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale),

già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 agosto 2020), per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.


[NdR: aggiornamento pratico del 28/10/2020: Fondo ristorazione, agriturismi e catering previsti nel Decreto Agosto – via libera ai contributi... – 6 pagine di approfondimento sulla materia, dopo il Decreto attuativo ==> ]

 

Requisito della perdita di fatturato rispetto anno precedente

La disposizione prosegue specificando che potranno avere accesso a tale contributo solo gli esercizi commerciali con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020
inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Con una rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020 è stato specificato che per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i quali viene confermata l’applicabilità della disposizione, non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.

La relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame specifica che sulla base del rapporto annuale 2019 della ristorazione pubblicato da Confcommercio FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), le attività interessate dalla presente norma, al 31 dicembre 2018, risultano essere 125.657 imprese, secondo il riparto indicato nella tabella in calce.
In particolare le attività interessate alla misura sono:
122.381 di cui al codice ATECO 56.10.11;
1871 di cui al codice ATECO 56.29.10;
1405 di cui al codice ATECO 56.29.20.

Modalità del bonus ristoranti fissate da successivo decreto

Ai sensi del comma 3 dell’art. 58, i soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’elargizione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto.

L’importo del contributo sarà erogato in due tranches:

  • un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata. L’accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati – anche senza quietanza – e l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull’assenza delle condizioni ostative stabilite dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.
  • Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento eseguito con le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente (bonifico, assegno, ecc).

    Il comma 4 prevede che l’erogazione del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
    Il contributo ricevuto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileva, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.

 

28 Agosto 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste notizie sono estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico